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Nuovo Statuto

Statuto dell'Associazione (approvato in data 18 novembre 2023)

Nuovo Statuto

Allegato "B" Rep.n. 2.506

                                                                                                                   Racc. n. 1.982

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BACINO ACQUE FIUME BRENTA

                                                                              TITOLO I

                                             Dell'Associazione in genere - Scopi e finalità

                                                                          Articolo 1

È costituita,  ai  sensi  dell'articolo  36 e  seguenti  del Codice civile e dell'articolo 6 e seguenti del Decreto Legislativo  28 (ventotto)  febbraio  2021  (duemilaventuno),  n. 36,  quale  associazione  non riconosciuta  di  diritto  privato, con durata illimitata,  l'"Associazione    Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA" in sigla "A. S.D. BACINO ACQUE FIUME BRENTA" con  sede in Bassano del  Grappa (VI),  via A. Volta n. 5.

L'' "Associazione Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA" è una libera Associazione di pescatori dilettanti e sportivi,  animati  dal  comune  intendimento  di  praticare  la pesca stessa in forme razionali ed organizzate, senza finalità professionali o di lucro.  L'Associazione  accetta  di conformarsi alle Norme ed alle Direttive del CONI, CIP, del Dipartimento per lo sport della Presidente del Consiglio dei ministri,  nonché allo Statuto ed ai Regolamenti degli enti ai quali deciderà di affiliarsi identificati nelle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

                                                                                       Articolo 2

Per realizzare i suoi fini l'Associazione si prefigge:

  1. l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nel settore della pesca;
  1. di gestire, tramite concessioni, le acque pubbliche della Provincia di Vicenza al fine di organizzare e disciplinare l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, nell'osservanza degli obblighi derivanti dagli eventuali provvedimenti concessori  e dei  precetti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia;
  1. di provvedere ad una razionale coltivazione delle acque, basandosi soprattutto sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni contenute nella Carta Ittica della  Regione Veneto;
  2. di promuovere riunioni, attività e manifestazioni sportive dilettantistiche e ricreative, ivi comprese la formazione, la didattica,la  preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina della pesca conformemente al nostro ordinamento, azioni di promozione turistica ed ogni altra iniziativa atta ad esaltare i valori etico-sociali dello sport della pesca, quali mezzi d'elevamento morale, di miglioramento fisico e di sano impiego del tempo libero.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti l'ambito istituzionale secondo i limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021. Tali eventuali attività vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto delle linee guida indicate all'assemblea degli associati.

                                                                                       Articolo 3

L'Associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi  fini dalla contribuzione finanziaria dei Soci. Può accettare altresì contributi in denaro od in altra forma, anche da fonti esterne, pubbliche o private, perché consistano in mere liberalità  e non abbiano, comunque, finalità in contrasto con quelle perseguite dall'Associazione e non ne condizionino, in qualsiasi modo, l'attività.

L'Associazione, per consentire l'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva ai pescatori che ne facciano richiesta, può altresì effettuare la cessione a pagamento di permessi giornalieri, nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria.

                                                                                         Articolo 4

L'esercizio sociale, agli effetti giuridici e amministrativi, inizia con il primo gennaio e termina con l'ultimo giorno di dicembre.

 

                                                                                         TITOLO II

 

                  Degli Associati - Soci

                         Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in qualità di associati/soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile  condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo nei 30 (trenta) giorni successivi dovrà esprimersi sull'accoglimento o meno della domanda di ammissione. La delibera di non accoglimento, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata al richiedente nei successivi 30 (trenta) giorni. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo entro e non oltre 15 (quindici)  giorni  dalla comunicazione del diniego.  Sul reclamo decide l'Assemblea ordinaria entro i successivi 6 (sei) mesi. Il non accoglimento della domanda di ammissione può essere deliberato in caso di non "irreprensibile condotta", così come sopra indicata, e di situazioni di incompatibilità come di seguito individuate.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

L'assenza di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo nel sopra indicato termine di 30 (trenta) giorni comporta l'accoglimento dell'istanza.

La  qualifica   di  associato-socio  è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti gli Associati sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita entro i termini fissati.  Le quote associative sono personali, non sono trasferibili,rivalutabili né restituibili agli associati.

Le  quote associative si corrispondono, di regola, in un'unica soluzione, all'atto della prima iscrizione e dei successi vi rinnovi, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.

Tali termini dovranno essere adeguatamente pubblicizzati mediante affissione presso la sede. Il recesso dell'adesione dopo l'inizio della stagione di pesca non dà diritto al rimborso della quota sociale a suo tempo versata, qualunque ne sia il motivo.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato-socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

È incompatibile con la qualità di Associato:

  1. l'esercizio di attività contrarie alle finalità istituzionali dell'Associazione;
  2. l'esercizio della pesca scientemente attuato in violazione delle norme regolanti la pesca sportiva;
  1. il commercio, a scopo di lucro, del prodotto ricavato dalla pesca nelle acque della concessione servite dall'Associazione.

La qualità di Associato si perde, oltre che per i casi di incompatibilità sopra indicati, anche per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

                                                                                       TITOLO III

       egli Organi dell'Associazione

                        Articolo 6

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli  organi  dell'Associazione  sono  eletti  dall'Assemblea degli Associati e durano in  carica cinque anni, con possibilità di rielezione.

                                                                                   Articolo 7

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative. È  il  supremo organo deliberante dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere, sulla base delle decisioni poste all'Ordine del Giorno, ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno annualmente e ad essa sono riservate le seguenti competenze:

  1. approvare annualmente i Rendiconti economico finanziari, sia Consuntivo che Preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo;
  1. proporre al Consiglio Direttivo eventuali interventi finalizzati ad una gestione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto dei principi generali indicati al precedente Articolo 2);
  2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto stabilito nel successivo articolo 21;
  3. assumere le deliberazioni previste dalla vigente normativa e dallo statuto.

In Assemblea Ordinaria, da tenersi possibilmente in giorno festivo o in serata  prefestiva, ogni  cinque anni,  si provvede al rinnovo degli organi che avverrà con le modalitàdi cui all'articolo 21).

 

All'Assemblea Straordinaria sono riservate le seguenti competenze:

  1. approvare lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico;
  2. deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

                                                                                       Articolo 8

La convocazione dell'Assemblea degli Associati è fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi agli Associati almeno otto giorni prima della adunanza stessa mediante lettera, spedita anche in forma elettronica ove possibile, all'indirizzo dell'Associato oppure mediante avvisi da affiggersi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede dell'Associazione e in altri idonei luoghi.  Nell'avviso di  convocazione deve essere fissata la data della seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 (trentuno) gennaio, per l'approvazione del Rendiconto, sia Consuntivo sia Preventivo.

Una copia del Rendiconto deve essere tenuta a disposizione degli Associati, nella sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea ed inoltre affissa all'interno del luogo dell'adunanza.

L'Assemblea degli Associati può essere inoltre convocata:

  1. su deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata con maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei loro componenti;
  2. su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati che presenteranno domanda motivata al Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

                                                                                        Articolo 9

Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sono valide in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza degli Associati presenti, mentre per le deliberazioni riservate all'Assemblea straordinaria è richiesta, salvo diversa disposizione di Legge, la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli Associati presenti.

È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni  in regola con il versamento della quota associativa purché non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio minore.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza e voto.

La partecipazione alle assemblee può essere prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressioni del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le modalità di partecipazione sono definite di volta in volta dall'organo amministrativo con delibera di convocazione assembleare.

                                                                                      Articolo 10

La direzione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo eletto, tra gli Associati, dall'Assemblea Generale degli stessi, composto da un numero pari di Consiglieri, compreso tra un minimo di 8 (otto) elevabile ad un massimo di 12 (dodici) e in rapporto di 2 (due) componenti ogni 500 (cinquecento) Associati o frazione di 500 (cinquecento) eccedente i primi 1000 (mille).

I Consiglieri durano in carica cinque anni, sono rielleggibili e prestano la loro opera gratuitamente.

Non possono essere eletti a  componenti il  Consiglio Direttivo e comunque nei vari organi, e se eletti decadono, gli Associati che rivestano cariche associative in altre associazioni di pesca e gli Associati per i quali, a insindacabile giudizio degli altri membri del Consiglio Direttivo, siano accertate le cause di incompatibilità di cui al precedente Articolo 5).

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell' Ente Locale che sovraintende alla Pesca designato dalla stessa ed un rappresentante designato unitariamente dalle Comunità Montane nel cui territorio sono comprese le acque del bacino. Le sedute del Consiglio Direttivo, salvo quanto precisato nel presente statuto, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

                                                                                       Articolo 11

Il  Consiglio Direttivo elegge tra i  suoi membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nomina il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi ad altri soggetti scelti tra gli Associati o tra persone di comprovata esperienza per lo svolgimento della gestione tecnica e amministrativa delle acque affidate in gestione.

                                                                                        Articolo 12

Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, è demandata l'amministrazione ordinaria della Associazione e la gestione tecnica della concessione.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. convocare l'Assemblea Ordinaria entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno e le eventuali assemblee straordinarie;
  2. redigere il Rendiconto di previsione annuale e dell'annesso programma di attività sociale;
  1. predisporre  il  Rendiconto Consuntivo annuale, accompagnato dalla relazione dei revisori dei Conti;
  2. adottare i provvedimenti disciplinari a carico degli Associati;
  3. valutare e decidere i casi di incompatibilità e di decadenza previsti dagli rispettivamente dagli artt. 5) e 17);
  4. dare pratica attuazione alla gestione tecnica delle acque oggetto della Concessione nel rispetto dei piani di gestione individuati dalla Regione, nell'ambito del progetto generale contenuto nella Carta Ittica;
  5. formulare alla Regione Veneto motivate proposte di miglioramento o di modifica del piano di gestione stabilito dalla Carta ittica;
  6. fissare le quote di associazione annuale, dei contributi straordinari per la prima ammissione, nonché dell'importo da corrispondere per la cessione dei permessi giornalieri;
  7. provvedere ai ripopolamenti ittici;
  1. provvedere al recupero del materiale ittico nelle zone di ripopolamento, nonché in occasione di asciutte naturali o artificiali dei corsi d'acqua, avvalendosi, se necessario, dei mezzi della Regione Veneto la quale garantirà anche un'adeguata assistenza tecnico-operativa;
  2. compilare e distribuire le tessere-permesso personali per l'accesso alla Concessione;
  1. liquidare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo e dal personale di vigilanza non dipendente dalla Regione, nonché i compensi per attività eventualmente commissionate a collaboratori esterni;
  1. individuare all'interno della Concessione tratti di corsi d'acqua ("settori") nei quali la pesca può essere diversamente regolamentata o limitata;
  2. deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti di istituto, verbalizzando ogni deliberazione che dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
  3. fissare la sede all'interno del Comune dell'Associazione;
  1. nominare, per cinque anni e con possibilità di rinnovo, o revocare, senza necessità di giusta causa, il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo.

                                                                                       Articolo 13

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha la  firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, può riscuotere somme dovute a qualsiasi titolo anche da  Pubbliche  Amministrazioni, rilasciando quietanza. Coordina e controlla l'operato degli addetti al settore tecnico e amministrativo. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo,  nel corso della prima riunione,  secondo le modalità previste dall'art. 11 e, in caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei propri componenti, può esprimere motivata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto, con conseguente decadenza dalla carica. Nella stessa seduta il Consiglio dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente.

                                                                                     Articolo 14

Il  Vicepresidente Vicario,  se individuato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In sua mancanza, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Consigliere  più anziano di  età.

                                                                                    Articolo 15

Il Direttore Tecnico procede a far eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo organizzando i servizi tecnici e di sorveglianza, mediante guardie giurate volontarie e prestazioni di Associati che accettino, volontariamente, le mansioni richieste.

Per l'adempimento dei  suoi  compiti  il  Direttore  Tecnico  sarà coadiuvato da almeno un altro Consigliere, il quale in caso di assenza o impedimento del Direttore tecnico ne assolve le funzioni relative.

                                                                                    Articolo 16

Il Direttore Amministrativo attende alla organizzazione contabile dell'Associazione. Provvede altresì alla riscossione delle entrate dell'Associazione, alla custodia nella cassa corrente delle somme disponibili, cura l'organizzazione interna dell'Ufficio, attua tutti gli  adempimenti giuridici e tributari derivanti dalla attività amministrativa.

È responsabile della ordinaria tenuta dell'archivio, della custodia e conservazione dell'Associazione. dei carteggi e dei registri Provvede inoltre a redigere il Rendiconto Preventivo e Consuntivo nonché gli altri atti necessari alla vita associativa come i verbali delle sedute delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Per l'adempimento dei suoi compiti il Direttore Amministrativo sarà coadiuvato da almeno un altro Consigliere, il quale, in caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, ne assolve le funzioni relative.

                                                                                      Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati dal Consiglio Direttivo decaduti dal loro mandato in caso di assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio stesso per almeno 3 (tre) volte consecutive o per 5 (cinque) volte nell'anno sociale.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento il membro del Consiglio Direttivo sarà sostituito dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni.

Nel caso in cui non vi siano altri candidati non eletti, il Presidente nomina Consigliere, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, un Associato dell'Associazione che si sia reso disponibile a prestare la propria opera volontariamente.

                                                                                     Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Collegio elegge un Presidente tra i membri effettivi del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo della amministrazione della Associazione e le sue determinazioni sono assunte collegialmente, in forma  di relazione scritta.

Almeno uno dei componenti effettivi il Collegio deve essere Ragioniere o laureato in economia e commercio o altra laurea equipollente.

                                                                                       Articolo 19

Per lo svolgimento dei vari compiti amministrativi, tecnici e di vigilanza, l'Associazione si avvale principalmente dell'apporto volontario dei propri Associati, con l'osservanza della vigente normativa.

La qualità di associato è titolo preferenziale per accedere ad incarichi, salvo il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti necessari.

Le varie mansioni, come la guardia giurata, il sorvegliante, l'addetto alle immissioni di fauna ittica o altro, non costituiscono un rapporto di lavoro, ma rappresentano un incarico conferito dall'Associazione e liberamente accettato dagli interessati.

Le   mansioni devono essere disimpegnate gratuitamente; tuttavia, salva apposita deliberazione degli organi statutari competenti, possono essere stabiliti rimborsi per le spese sostenute o compensi per le attività svolte.

                                                                                      Articolo 20

In ogni caso il personale impiegato dalla Associazione, per il disimpegno degli incarichi da questa conferita, dovrà essere tutelato mediante assicurazione contro gli infortuni. Il Consiglio Direttivo può deliberare, inoltre, di assicurare i componenti degli organi statutari per i rischi derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché tutti gli Associati per i rischi derivanti a sé stessi e/o a terzi in relazione all'esercizio delle attività di pesca.

L'Associazione, comunque, non può essere chiamata a rispondere direttamente dagli Associati o da terzi per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca degli Associati o di altri soggetti autorizzati, salvo quanto stabilito dalla vigente normativa.

                                                                                      TITOLO IV

                    Delle Elezioni

                        Articolo 21

Sono eletti dall'Assemblea Ordinaria il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle firme di almeno 20 associati-soci sottoscrittori e presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo più uno.

Ogni Associato- socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere.

I voti espressi per candidati Consiglieri inserìti in liste diverse o per un numero di candidati superiori al previsto si intendono nulli.

Saranno eletti alla carica di Consigliere i candidati che hanno ottenuto la maggioranza di preferenze-voti personali all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà all'elezione del Presidente.

In caso di parità fra liste si dovranno indire votazione per il ballottaggio entro 15 giorni; in caso di parità fra i candidati risulterà eletto il candidato più anziano.

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene comunque su lista unica di almeno 7 (sette) componenti e presentata da almeno 5 (cinque) associati sottoscrittori; le preferenze esprimibili saranno al massimo 3 (tre).

Risultano eletti quali membri effetti vi del Collegio i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali, mentre i successivi due saranno eletti membri supplenti.

In caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Gli Associati che hanno firmato per la presentazione di una lista non possono firmare anche per la presentazione di un'altra lista.

Gli Associati non possono essere contemporaneamente candidati e sottoscrittori di liste.

                                                        TITOLO V                                        

                                              Delle Disposizioni Transitorie e Finali

                                                                Articolo 22

Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli Associati. Le eventuali controversie, che concernano diritti disponibili e materie per le quali non è previsto l'intervento del pubblico ministero, potranno essere sottoposte dagli organi statutari e dal singolo associato ad un Collegio di conciliazione composto da numero tre componenti indicati dall' Ente pubblico territorialmente competente che sovraintenda la materia della pesca.

                                                                                      Articolo 23

All'Associazione, essendo priva di fini di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita eventuali dell'Associazione, utili ed avanzi di dovendo gestione quindi allo destinare svolgimento dell'attività statutaria o  all'incremento del proprio patrimonio così come previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto a finalità sportive ad altra associazione o  società sportiva dilettantistiche con finalità analoghe indicata dalla Regione preferibilmente operante nel medesimo territorio.

                                                                                     Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nei decreti legislativi 28 febbraio  2021 nn. 36,  37, 38, 39, 40, disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente Riconosciuto a cui sarà eventualmente affiliata, le Norme e le Direttive del CONI ed in mancanza, le Norme del Codice civile, le Leggi Speciali ed i Regolamenti Vigenti.

 

MARCO ZANELLA Notaio f.to ove l'impronta del sigillo (L.  S.)

      

           
     

 

 

 

Firmato digitalmente da MARCO ZANELLA

                        C: ITO: DISTRETTO NOTARILE DI VICENZA:80017410244

 
 
 
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