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Nuovo Statuto

Statuto dell'Associazione (approvato in data 18 novembre 2023)

Nuovo Statuto

TITOLO I
Dell’Associazione in genere - Scopi e finalità

Articolo 1
È costituita, con durata illimitata, l’Associazione Sportiva dilettantistica “BACINO ACQUE FIUME BRENTA” con sede in Bassano del Grappa (VI), via A. Volta, 5
La "BACINO ACQUE FIUME BRENTA" è una libera Associazione di pescatori dilettanti e sportivi, animati dal comune intendimento di praticare la pesca stessa in forme razionali ed organizzate, senza finalità professionali o di lucro. L’Associazione accetta di conformarsi alle Norme ed alle Direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente Riconosciuto a cui sarà eventualmente affiliata.

Articolo 2
Per realizzare i suoi fini l'Associazione si prefigge:
a) di gestire, tramite concessioni, le acque pubbliche della Provincia di Vicenza al fine di organizzare e disciplinare l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, nell'osservanza degli obblighi derivanti dagli eventuali provvedimenti concessori e dei precetti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia;
b) di provvedere ad una razionale coltivazione delle acque, basandosi soprattutto sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni con-tenute nella Carta Ittica della Provincia di Vicenza;
c) di promuovere riunioni, attività e manifestazioni sportive dilettantistiche e ricreative, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina della pesca conformemente al nostro ordinamento, azioni di promozione turistica ed ogni altra iniziativa atta ad esaltare i valori etico-sociali dello sport della pesca, quali mezzi d’elevamento morale, di miglioramento fisico e di sano impiego del tempo libero.
d) l’Associazione può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Tali eventuali attività vengono deliberate dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali line guida indicate all’assemblea degli associati.

Articolo 3
L'Associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi fini dalla contribuzione finanziaria dei Soci.
Può accettare altresì contributi in denaro od in altra forma, anche da fonti esterne, pubbliche o private, perché consistano in mere liberalità e non abbiano, comunque, finalità in contrasto con quelle perseguite dall'Associazione e non ne condizionino, in qualsiasi modo, l'attività.
L'Associazione, per consentire l'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva ai pescatori che ne facciano richiesta, può altresì effettuare la cessione a pagamento di permessi giornalieri, nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria.


Articolo 4
L'esercizio sociale, agli effetti giuridici e amministrativi, inizia con il primo gennaio e termina con l'ultimo giorno di dicembre.
TITOLO II
Dei Soci

Articolo 5
a) Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
b) Chi intenda aderire all’associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
c) La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
d) In ogni caso, il consiglio direttivo nei 30 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
e) La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
f) La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
g) Tutti gli Associati sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita entro i termini fissati. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
Le quote associative si corrispondono, di regola, in un'unica soluzione, all'atto della prima iscrizione e dei successivi rinnovi, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.
Tali termini dovranno essere adeguatamente pubblicizzati mediante affissione presso la sede. Il recesso dell'adesione dopo l'inizio della stagione di pesca non dà diritto al rimborso della quota sociale a suo tempo versata, qualunque ne sia il motivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
h) Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
i) È incompatibile con la qualità di Associato:
a) l'esercizio di attività contrarie alle finalità istituzionali dell'Associazione;
b) l'esercizio della pesca scientemente attuato in violazione delle norme regolanti la pesca sportiva;
c) il commercio, a scopo di lucro, del prodotto ricavato dalla pesca nelle acque della concessione servite dall’Associazione.
d) La qualità di Associato si perde, oltre che per i casi di incompatibilità sopra indicati, anche per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.



TITOLO III
Degli Organi dell'Associazione

Articolo 6
Sono Organi dell'Associazione:
• l'Assemblea degli Associati;
• il Presidente;
• il Consiglio Direttivo;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli organi dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea degli Associati e durano in carica cinque anni.

Articolo 7
L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative. È il supremo organo deliberante dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute da un Presidente dalla stessa designato e possono essere, sulla base delle decisioni poste all'Ordine del Giorno, ordinarie o straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno annualmente e ad essa sono riservate le seguenti competenze:
a) approvare annualmente il Rendiconto, sia Consuntivo che Preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo;
b) proporre al Consiglio Direttivo eventuali interventi finalizzati ad una gestione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto dei principi generali indicati al precedente Articolo 2).
In Assemblea Ordinaria, da tenersi possibilmente in giorno festivo o in serata prefestiva, ogni cinque anni, si provvede al rinnovo degli organi che avverrà con le modalità di cui all'articolo 25).
All'Assemblea Straordinaria sono riservate le seguenti competenze:
a) approvare lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico;
b) deliberare l’eventuale cessazione dell'Associazione.

Articolo 8
La convocazione dell'Assemblea degli Associati è fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi agli Associati almeno otto giorni prima della adunanza stessa mediante lettera all'indirizzo dell'Associato oppure mediante avvisi da affiggersi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede dell'Associazione e in altri idonei luoghi. Nell'avviso di convocazione deve essere fissata la data della seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 (trentuno) gennaio, per l’approvazione del Rendiconto, sia Consuntivo sia Preventivo.
Una copia del Rendiconto deve essere tenuta a disposizione degli Associati, nella sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea ed inoltre affissa all'interno del luogo dell'adunanza.
L'Assemblea degli Associati può essere inoltre convocata:
a) su deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata con maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei loro componenti;
b) su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati che presenteranno domanda motivata al Consiglio Direttivo.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.


Articolo 9
Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sono valide in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza degli Associati presenti, mentre per le deliberazioni riservate all'Assemblea straordinaria è richiesta, salvo diversa disposizione di Legge, la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli Associati presenti.
È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa purché non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio minore.
Non sono ammesse deleghe di rappresentanza e voto.
La partecipazione alle assemblee può essere prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressioni del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le modalità di partecipazione sono definite di volta in volta dall’organo amministrativo con delibera di convocazione assembleare.

Articolo 10
La direzione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale degli Associati, composto da un numero pari di Consiglieri, compreso tra un minimo di 8 (otto) elevabile ad un massimo di 12 (dodici) e in rapporto di 2 (due) componenti ogni 500 (cinquecento) Associati o frazione di 500 (cinquecento) eccedente i primi 1000 (mille).
I Consiglieri durano in carica cinque anni e prestano la loro opera gratuitamente.
Non possono essere eletti a componenti il Consiglio Direttivo e comunque nei vari organi, e se eletti decadono, gli Associati che rivestano cariche associative in altre associazioni di pesca e gli Associati per i quali, a insindacabile giudizio degli altri membri del Consiglio Direttivo, siano accertate le cause di incompatibilità di cui al precedente Articolo 7).
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Provincia designato dalla stessa ed un rappresentante designato unitariamente dalle Comunità Montane nel cui territorio sono
comprese le acque del bacino.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nomina il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo.
Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi ad altri soggetti scelti tra gli Associati o tra persone di comprovata esperienza per lo svolgimento della gestione tecnica e amministrativa delle acque affidate in gestione.

Articolo 12
Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, è demandata l'amministrazione ordinaria della Associazione e la gestione tecnica della concessione.
In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) convocare l'Assemblea Ordinaria entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno e le eventuali assemblee straordinarie;
b) redigere il Rendiconto di previsione annuale e dell'annesso programma di attività sociale;
c) predisporre il Rendiconto Consuntivo annuale, accompagnato dalla relazione dei revisori dei Conti;
d) adottare i provvedimenti disciplinari a carico degli Associati;
e) valutare e decidere i casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7) e 14);
f) dare pratica attuazione alla gestione tecnica delle acque oggetto della Concessione nel rispetto dei piani di gestione individuati dalla provincia, nell'ambito del progetto generale contenuto nella Carta Ittica;
g) formulare alla Provincia motivate proposte di miglioramento o di modifica del piano di gestione stabilito dalla Carta ittica;
h) fissare le quote di associazione annuale, dei contributi straordinari per la prima ammissione, nonché dell'importo da corrispondere per la cessione dei permessi giornalieri;
i) provvedere ai ripopolamenti ittici;
j) provvedere al recupero del materiale ittico nelle zone di ripopolamento, nonché in occasione di asciutte naturali o artificiali dei corsi d'acqua, avvalendosi, se necessario, dei mezzi della Provincia la quale garantirà anche un'adeguata assistenza tecnico-operativa;
k) compilare e distribuire le tessere-permesso personali per l'accesso alla Concessione;
l) liquidare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo e dal personale di vigilanza non dipendente dalla Provincia, nonché i compensi per attività eventualmente commissionate a collaboratori esterni;
m) individuare all'interno della Concessione tratti di corsi d'acqua ("settori") nei quali la pesca può essere diversamente regolamentata o limitata;
n) deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti di istituto, verbalizzando ogni deliberazione che dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
o) fissare la sede dell’Associazione.

Articolo 13
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, può riscuotere somme dovute a qualsiasi titolo anche da Pubbliche Amministrazioni, rilasciando quietanza. Coordina e controlla l'operato degli addetti al settore tecnico e amministrativo. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, secondo le modalità previste dall’art. 25 e, in caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo deve provvedere all’elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei propri componenti, può esprimere motivata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto, con conseguente decadenza dalla carica. Nella stessa seduta il Consiglio dovrà provvedere all’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14
Il Vicepresidente Vicario, se individuato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In sua mancanza, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 15
Il Direttore Tecnico procede a far eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo
organizzando i servizi tecnici e di sorveglianza, mediante guardie giurate volontarie e prestazioni di Associati che accettino, volontariamente, le mansioni richieste.
Per l'adempimento dei suoi compiti il Direttore Tecnico sarà coadiuvato da almeno un altro Consigliere, il quale in caso di assenza o impedimento del Direttore tecnico ne assolve le funzioni relative.
Articolo 16
Il Direttore Amministrativo attende alla organizzazione contabile dell’Associa-zione.
Provvede altresì alla riscossione delle entrate dell'Associazione, alla custodia nella cassa corrente delle somme disponibili, cura l'organizzazione interna dell'Ufficio, attua tutti gli adempimenti giuridici e tributari derivanti dalla attività amministrativa.
È responsabile della ordinaria tenuta dell'archivio, della custodia e conserva-zione dei carteggi e dei registri dell'Associazione.
Provvede inoltre a redigere il Rendiconto Preventivo e Consuntivo nonché gli altri atti necessari alla vita associativa come i verbali delle sedute delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo.
Per l'adempimento dei suoi compiti il Direttore Amministrativo sarà coadiuvato da almeno un altro Consigliere, il quale, in caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, ne assolve le funzioni relative.

Articolo 17
I membri del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti dal loro mandato in caso di assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio stesso per almeno 3 (tre) volte consecutive o per 5 (cinque) volte nell'anno sociale.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento il membro del Consiglio Direttivo sarà sostituito dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni.
Nel caso in cui non vi siano altri candidati non eletti, il Presidente nomina Consigliere, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, un Associato dell’Associazione che si sia reso disponibile a prestare la propria opera volontariamente.

Articolo 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Collegio elegge un Presidente tra i membri effettivi del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo della amministrazione della Associazione e le sue determinazioni sono assunte collegialmente, in forma di relazione scritta.
Almeno uno dei componenti effettivi il Collegio deve essere Ragioniere o laureato in economia e commercio o altra laurea equipollente e, se non presente fra gli eletti, sarà cooptato preferenzialmente fra gli Associati a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 19
Per lo svolgimento dei vari compiti amministrativi, tecnici e di vigilanza, l'Associazione si avvale principalmente dell'apporto volontario dei propri Associati.
La qualità di associato è titolo preferenziale per accedere ad incarichi, salvo il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti necessari.
Le varie mansioni, come la guardia giurata, il sorvegliante, l'addetto alle immissioni di fauna ittica o altro, non costituiscono un rapporto di lavoro, ma rappresentano un incarico conferito dall'Associazione e liberamente accettato dagli interessati.
Le mansioni devono essere disimpegnate gratuitamente; tuttavia, salva apposita deliberazione degli organi statutari competenti, possono essere stabiliti rimborsi per le spese sostenute o compensi per le attività svolte.

Articolo 20
In ogni caso il personale impiegato dalla Associazione, per il disimpegno degli incarichi da questa conferita, dovrà essere tutelato mediante assicura-zione contro gli infortuni.
Il Consiglio Direttivo può deliberare, inoltre, di assicurare i componenti degli organi statutari per i rischi derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché tutti gli Associati per i rischi derivanti a sé stessi e/o a terzi in relazione all'esercizio delle attività di pesca.
L'Associazione, comunque, non può essere chiamata a rispondere diretta-mente dagli Associati o da terzi per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca degli Associati o di altri soggetti autorizzati.

TITOLO IV
Delle Elezioni

Articolo 21
Devono essere chiamati a votare per l'elezione degli organi sociali e possono essere eletti tutti i Soci maggiorenni.
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle firme di almeno 20 soci sottoscrittori e presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo più uno.
Ogni Socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere.
I voti espressi per candidati Consiglieri inseriti in liste diverse o per un numero di candidati superiori al previsto si intendono nulli.
Saranno eletti alla carica di Consigliere, in ordine di preferenze personali, i candidati alla lista che ottengono la maggioranza dei voti.
Il Consiglio direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà all’elezione del Presidente.
In caso di parità fra liste si dovranno indire votazione per il ballottaggio entro 15 giorni; in caso di parità fra i candidati risulterà eletto il candidato più anziano.
L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene comunque su lista unica di almeno 7 (sette) Associati e presentata da almeno 5 (cinque) sottoscrittori; le preferenze esprimibili saranno al massimo 3 (tre).
Risultano eletti quali membri effettivi del Collegio i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali, mentre i successivi due saranno eletti membri supplenti.
In caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati risulterà eletto il candidato più anziano di età.
Gli Associati che hanno firmato per la presentazione di una lista non posso-no firmare anche per la presentazione di un'altra lista.
Gli Associati non possono essere contemporaneamente candidati e sottoscrittori di liste.

TITOLO V
Delle Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 22
Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli Associati, i quali rinunciano, in caso di controversia, ad ogni azione legale.
Le eventuali controversie potranno essere sottoposte dagli organi statutari e dal singolo associato ad un Collegio di conciliazione composto da due membri nominati dal Consiglio Direttivo e da due membri indicati dalla Provincia e presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.
Le decisioni del Collegio di conciliazione sono inappellabili per l'Associato.

Articolo 23
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe indicata dalla Provincia preferibilmente operante nel medesimo territorio.

Articolo 24
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente Riconosciuto a cui sarà eventualmente affiliata, le Norme e le Direttive del CONI ed in mancanza, le Norme del Codice civile, le Leggi Speciali ed i Regolamenti Vigenti.