Nuovo Statuto
BACINO ACQUE FIUME BRENTA Associazione Sportiva Dilettantistica
Via A. Volta n. 3
36061 - Bassano del Grappa - (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA 02858270248
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STATUTO
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TITOLO I°
Dell’Associazione in genere - Scopi e finalità
Articolo 1
E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione Sportiva Dilettantistica
"BACINO ACQUE FIUME BRENTA"
con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Margnan n. 15.
La "BACINO ACQUE FIUME BRENTA" è una libera Associazione di pescatori dilettanti e sportivi, animati dal comune intendimento di praticare la pesca stessa in forme razionali ed organizzate, senza finalità professionali o di lucro. L’Associazione accetta di conformarsi alle Norme ed alle Direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente Riconosciuto a cui sarà eventualmente affiliata.
Articolo 2
Per realizzare i suoi fini l'Associazione si prefigge:
a) di gestire, tramite concessioni, le acque pubbliche della Provincia di Vicenza al fine di organizzare e disciplinare l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, nell'osservanza degli obblighi derivanti dagli eventuali provvedimenti concessori e dei precetti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia;
b) di provvedere ad una razionale coltivazione delle acque, basandosi so-prattutto sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee gene-tiche originarie delle specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni con-tenute nella Carta Ittica della Provincia di Vicenza;
c) di promuovere riunioni, manifestazioni sportive e ricreative, azioni di pro-
mozione turistica ed ogni altra iniziativa atta ad esaltare i valori etico-sociali dello sport della pesca, quali mezzi d’elevamento morale, di miglioramento fisico e di sano impiego del tempo libero.
Articolo 3
L'Associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi fini dalla contribuzione finanziaria dei Soci.
Mezzi, attrezzature ed altre fonti di finanziamento finalizzato che possano derivare dalla Provincia di Vicenza per la gestione della Concessione.
Può accettare altresì contributi in denaro od in altra forma, anche da fonti esterne, pubbliche o private, perché consistano in mere liberalità e non ab-biano, comunque, finalità in contrasto con quelle perseguite dall'Associazione e non ne condizionino, in qualsiasi modo, l'attività.
L'Associazione, per consentire l'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva ai pescatori che ne facciano richiesta, può altresì effettuare la cessione a pagamento di permessi giornalieri, nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria.
Articolo 4
L'esercizio sociale, agli effetti giuridici e dell’amministrazione, inizia con il primo gennaio e termina con l'ultimo giorno di dicembre.
TITOLO II°
Dei Soci
Articolo 5
Chiunque può fare richiesta di diventare Associato.
Tutti gli Associati sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita entro i termini fissati. A tutti gli Associati maggiorenni sono riconosciuti i medesimi diritti di voto, eleggibilità e partecipazione alla vita dell'Associazione.
Per i minori è necessario che la richiesta d’associazione sia accompagnata dal consenso dei genitori.
Articolo 6
Le domande d’ammissione devono essere presentate all'Associazione speci-ficando generalità complete e domicilio del richiedente; devono contenere la dichiarazione, da parte del richiedente, dell'impegno di osservare le dispo-sizioni contenute nello Statuto Sociale, nelle normative vigenti e nel Regola-
mento Provinciale per la pesca.
Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande.
Articolo 7
E' incompatibile con la qualità di Associato:
a) l'esercizio di attività contrarie alle finalità istituzionali dell'Associazione;
b) l'esercizio della pesca scientemente attuato in violazione delle norme regolanti la pesca sportiva;
c) il commercio, a scopo di lucro, del prodotto ricavato dalla pesca nelle acque della concessione servite dall’Associazione.
Articolo 8
Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non possono essere rivalutate.
Le quote associative si corrispondono, di regola, in un'unica soluzione, all'atto della prima iscrizione e dei successivi rinnovi, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.
Tali termini dovranno essere adeguatamente pubblicizzati mediante affissio-ne presso la sede e presso gli eventuali recapiti. Il recesso dell'adesione dopo l'inizio della stagione di pesca non dà diritto al rimborso della quota sociale a suo tempo versata, qualunque ne sia il motivo.
Articolo 9
La qualità di Associato si perde, oltre che per i casi di incompatibilità previsti all'articolo 7), anche per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III°
Degli Organi dell'Associazione
Articolo 10
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli organi dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea degli Associati e durano in carica cinque anni.
Articolo 11
L'Assemblea degli Associati è il supremo organo deliberante dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute da un Presidente dalla stessa designato e possono essere, sulla base delle decisioni poste all'Ordine del Giorno, ordinarie o straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno annualmente e ad essa sono riservate le seguenti competenze:
a) approvare annualmente il Rendiconto, sia Consuntivo che Preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo;
b) proporre al Consiglio Direttivo eventuali interventi finalizzati ad una gestione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto dei principi generali indicati al precedente Articolo 2).
In Assemblea Ordinaria, da tenersi possibilmente in giorno festivo o in serata prefestiva, ogni cinque anni, si provvede al rinnovo degli organi che avverrà con le modalità di cui all'articolo 25).
All'Assemblea Straordinaria sono riservate le seguenti competenze:
a) approvare lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico;
b) deliberare l’eventuale cessazione dell'Associazione.
Articolo 12
La convocazione dell'Assemblea degli Associati è fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi agli Associati almeno otto giorni prima della adunanza stessa mediante lettera all'indirizzo dell'Associato oppure mediante avvisi da affiggersi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede dell'Associazione e in altri idonei luoghi. Nell'avviso di convocazione deve essere fissata la data della seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 (trentuno) gennaio, per l’approvazione del Rendiconto, sia Consuntivo sia Preventivo.
Una copia del Rendiconto deve essere tenuta a disposizione degli Associati, nella sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea ed inoltre affissa all'interno del luogo dell'adunanza.
L'Assemblea degli Associati può essere inoltre convocata:
a) su deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata con maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei loro componenti;
b) su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati che presenteranno domanda motivata al Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sono valide in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza degli Associati presenti, mentre per le deliberazioni riservate all'Assemblea straor-dinaria è richiesta, salvo diversa disposizione di Legge, la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli Associati presenti.
Ciascun Associato, purchè maggiorenne, ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe di rappresentanza nelle Assemblee.
Articolo 14
La direzione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale degli Associati, composto da un numero pari di Consiglieri, compreso tra un minimo di 8 (otto) elevabile ad un massimo di 12 (dodici) e in rapporto di 2 (due) componenti ogni 500 (cinquecento) Associati o frazione di 500 (cinquecento) eccedente i primi 1000 (mille).
I Consiglieri durano in carica cinque anni e prestano la loro opera gratui-tamente.
Non possono essere eletti a componenti il Consiglio Direttivo e comunque nei vari organi, e se eletti decadono, gli Associati che rivestano cariche associative in altre associazioni di pesca e gli Associati per i quali, a insindacabile giudizio degli altri membri del Consiglio Direttivo, siano accertate le cause di incompatibilità di cui al precedente Articolo 7).
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Provincia designato dalla stessa ed un rappresen-tante designato unitariamente dalle Comunità Montane nel cui territorio sono
comprese le acque del bacino.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nomina il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo.
Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi ad altri soggetti scelti tra gli Associati o tra persone di comprovata esperienza per lo svolgimento della gestione tecnica e amministrativa delle acque affidate in gestione.
Articolo 16
Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, è demandata l'amministrazione ordinaria della Associazione e la gestione tecnica della concessione.
In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) convocare l'Assemblea Ordinaria entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno e le eventuali assemblee straordinarie;
b) redigere il Rendiconto di previsione annuale e dell'annesso programma di attività sociale;
c) predisporre il Rendiconto Consuntivo annuale, accompagnato dalla relazione dei revisori dei Conti;
d) adottare i provvedimenti disciplinari a carico degli Associati;
e) valutare e decidere i casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7) e 14);
f) dare pratica attuazione alla gestione tecnica delle acque oggetto della Concessione nel rispetto dei piani di gestione individuati dalla provincia, nell'ambito del progetto generale contenuto nella Carta Ittica;
g) formulare alla Provincia motivate proposte di miglioramento o di modifica del piano di gestione stabilito dalla Carta ittica;
h) fissare le quote di associazione annuale, dei contributi straordinari per la prima ammissione, nonchè dell'importo da corrispondere per la cessione dei permessi giornalieri;
i) provvedere ai ripopolamenti ittici;
j) provvedere al recupero del materiale ittico nelle zone di ripopolamento, nonchè in occasione di asciutte naturali o artificiali dei corsi d'acqua, avvalendosi, se necessario, dei mezzi della Provincia la quale garantirà anche un'adeguata assistenza tecnico-operativa;
k) compilare e distribuire le tessere-permesso personali per l'accesso alla Concessione;
l) liquidare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo e dal personale di vigilanza non dipendente dalla Provincia, nonchè i compensi per attività eventualmente commissionate a collaboratori esterni;
m) individuare all'interno della Concessione tratti di corsi d'acqua ("settori") nei quali la pesca può essere diversamente regolamentata o limitata;
n) deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti di istituto, verbalizzan-do ogni deliberazione che dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- o) fissare la sede dell’Associazione.
Articolo 17
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, può riscuotere somme dovute a qualsiasi titolo anche da Pubbliche Amministrazioni, rilasciando quietanza. Coordina e controlla l'operato degli addetti al settore tecnico e amministra-tivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, secondo le modalità previste dall’art. 25 e, in caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo deve provvedere all’elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei propri componenti, può esprimere motivata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto, con conseguente decadenza dalla carica. Nella stessa seduta il Consiglio dovrà provvedere all’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 18
Il Vice Presidente Vicario, se individuato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In sua mancanza, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Articolo 19
Il Direttore Tecnico procede a far eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo
organizzando i servizi tecnici e di sorveglianza, mediante guardie giurate volontarie e prestazioni di Associati che accettino, volontariamente, le man-sioni richieste.
Per l'adempimento dei suoi compiti il Direttore Tecnico sarà coadiuvato da almeno un altro Consigliere, il quale in caso di assenza o impedimento del Direttore tecnico ne assolve le funzioni relative.
Articolo 20
Il Direttore Amministrativo attende alla organizzazione contabile dell’Associa-zione.
Provvede altresì alla riscossione delle entrate dell'Associazione, alla custodia nella cassa corrente delle somme disponibili, cura l'organizzazione interna dell'Ufficio, attua tutti gli adempimenti giuridici e tributari derivanti dalla attività amministrativa.
E' responsabile della ordinaria tenuta dell'archivio, della custodia e conserva-zione dei carteggi e dei registri dell'Associazione.
Provvede inoltre a redigere il Rendiconto Preventivo e Consuntivo nonchè gli altri atti necessari alla vita associativa come i verbali delle sedute delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo.
Per l'adempimento dei suoi compiti il Direttore Amministrativo sarà coadiu-vato da almeno un altro Consigliere, il quale, in caso di assenza o impedi-mento del Direttore Amministrativo, ne assolve le funzioni relative.
Articolo 21
I membri del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti dal loro mandato in caso di assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio stesso per almeno 3 (tre) volte consecutive o per 5 (cinque) volte nell'anno sociale.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento il membro del Consiglio Direttivo sarà sostituito dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni.
Nel caso in cui non vi siano altri candidati non eletti, il Presidente nomina Consigliere, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, un Associato del-l’Associazione che si sia reso disponibile a prestare la propria opera volontà-riamente.
Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, dura in carica 5 (cin-
que) anni ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Collegio elegge un Presidente tra i membri effettivi del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo della amministrazione della Associazione e le sue determinazioni sono assunte collegialmente, in forma di relazione scritta.
Almeno uno dei componenti effettivi il Collegio deve essere Ragioniere o laureato in economia e commercio o altra laurea equipollente e, se non presente fra gli eletti, sarà cooptato preferenzialmente fra gli Associati a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 23
Per lo svolgimento dei vari compiti amministrativi, tecnici e di vigilanza, l'Associazione si avvale principalmente dell'apporto volontario dei propri Associati.
La qualità di associato è titolo preferenziale per accedere ad incarichi, salvo il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti necessari.
Le varie mansioni, come la guardia giurata, il sorvegliante, l'addetto alle immissioni di fauna ittica o altro, non costituiscono un rapporto di lavoro, ma rappresentano un incarico conferito dall'Associazione e liberamente accettato dagli interessati.
Le mansioni devono essere disimpegnate gratuitamente; tuttavia, salva apposita deliberazione degli organi statutari competenti, possono essere stabiliti rimborsi per le spese sostenute o compensi per le attività svolte.
Articolo 24
In ogni caso il personale impiegato dalla Associazione, per il disimpegno degli incarichi da questa conferita, dovrà essere tutelato mediante assicura-zione contro gli infortuni.
Il Consiglio Direttivo può deliberare, inoltre, di assicurare i componenti degli organi statutari per i rischi derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonchè tutti gli Associati per i rischi derivanti a se stessi e/o a terzi in relazione all'esercizio delle attività di pesca.
L'Associazione, comunque, non può essere chiamata a rispondere diretta-mente dagli Associati o da terzi per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca degli Associati o di altri soggetti autorizzati.
TITOLO IV°
Delle Elezioni
Articolo 25
Devono essere chiamati a votare per l'elezione degli organi sociali e possono essere eletti tutti i Soci maggiorenni.
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle firme di almeno 20 soci sottoscrittori e presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo più uno.
Ogni Socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere.
I voti espressi per candidati Consiglieri inseriti in liste diverse o per un numero di candidati superiori al previsto si intendono nulli.
Saranno eletti alla carica di Consigliere, in ordine di preferenze personali, i candidati alla lista che ottengono la maggioranza dei voti.
Il Consiglio direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà all’elezione del Presidente.
In caso di parità fra liste si dovranno indire votazione per il ballottaggio entro 15 giorni; in caso di parità fra i candidati risulterà eletto il candidato più anziano.
L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene comunque su lista unica di almeno 7 (sette) Associati e presentata da almeno 5 (cinque) sotto-scrittori; le preferenze esprimibili saranno al massimo 3 (tre).
Risultano eletti quali membri effettivi del Collegio i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali, mentre i successivi due saranno eletti membri supplenti.
In caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati risulterà eletto il candidato più anziano di età.
Gli Associati che hanno firmato per la presentazione di una lista non posso-no firmare anche per la presentazione di un'altra lista.
Gli Associati non possono essere contemporaneamente candidati e sottoscrittori di liste.
TITOLO V°
Delle Disposizioni Transitorie e Finali
Articolo 26
Il presente Statuto sarà trasmesso alla Provincia per il controllo della rispon-denza allo Statuto - tipo delle associazioni concessionarie.
Articolo 27
Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli Associati i quali rinunciano, in caso di controversia, ad ogni azione legale.
Le eventuali controversie potranno essere sottoposte dagli organi statutari e dal singolo associato ad un Collegio di conciliazione composto da due membri nominati dal Consiglio Direttivo e da due membri indicati dalla Provincia e presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.
Le decisioni del Collegio di conciliazione sono inappellabili per l'Associato.
Articolo 28
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe indicata dalla Provincia preferibilmente operante nel medesimo territorio.
Articolo 29
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente Riconosciuto a cui sarà eventualmente affiliata, le Norme e le Direttive del CONI ed in mancanza, le Norme del Codice Civile, le Leggi Speciali ed i Regolamenti Vigenti.
LO STATUTO ORIGINALE E’ ALLEGATO al n. 89.832 di repertorio e n. 25.848 di raccolta del Notaio Fietta di Bassano del Grappa.
Le variazioni proposte alle Assemblee Straordinarie del 25.01.2009 e del 24.01.2010 sono evidenziate in grassetto e sottolineate