Ti trovi qui: News » Comunicato CoronaVirus
11-03-2020

Comunicato CoronaVirus

 

Si intende fare chiarezza in relazione alle numerose richieste giunte:

 

 

- L'esercizio della pesca amatoriale è considerata attività all'aperto (vietati gli assembramenti tipo gare di pesca) e quindi tale attività rimane aperta;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel nostro caso evidenzia il problema della mobilità per cui, l'attività di pesca DEVE ESSERE SVOLTA NELLE ACQUE SCORRENTI NEL COMUNE DI APPARTENENZA (es. il pescatore di Bassano del Grappa potrà esercitare la pesca nelle acque scorrenti in Comune di Bassano; il pescatore di Nove potrà esercitare la pesca nelle acque scorrenti nel Comune di Nove ecc. ecc.). E' evidente, che l'eventuale inosservanza di tale disposizione provoca eventuali conseguenze penali a carico di chi non le osserva. Da parte nostra ribadiamo la necessità del rispetto di quanto sopra, invitando comunque tutti i soci a sospendere momentaneamente l'esercizio della pesca  nell'interesse proprio e di tutti i cittadini.

11/03/2020: per decisione delle competenti autorità, al fine di salvaguardare gli operatori impegnati, vengono sospese le asciutte dei canali consortili e di conseguenza anche i recuperi ittici. Il calendario delle asciutte dovrà essere quindi variato e non appena in possesso delle nuove scadenza, sarà nostra premura comunicarle.

Va da sè, che le norme in vigore e la sicurezza dei nostri volontari, impongono anche la SOSPENSIONE delle semine settimanali previste, fino a nuova comunicazione con data da destinarsi. Un consiglio, che la nostra Associazione vuole rivolgere a tutti i soci è quello di rimanere a casa e sospendere momentaneamente il desiderato esercizio della pesca. A presto, la presidenza.

12/03/2020: nell'evolvesi della situazione di pandemia e conseguenti decisioni govenative, si invitano i soci pescatori a non frequentare nemmeno le acque scorrenti nel proprio comune di appartenenza, dato che anche le attività all'aria aperta sono state inserite tra quelle non necessarie. Eventuali inosservanze potranno essere soggette a conseguenze penali in capo al trasgressore.

Si comunica altresì, che in forza delle ultime decisioni governative anche gli uffici dell'Associazione rimarranno chiusi, fino a nuove indicazioni. Portiamo tutti un po' di pazienza...i giorni scorreranno veloci. Grazie

26/04/2020:

Buon giorno. Con il DPCM del 12 marzo 2020 tutti gli sport amatoriali sono stati bloccati a causa del Covid-19 e tra questi sport rientra anche la pesca amatoriale. Da allora nessuna novità è emersa mentre molte aspettative ricadono sul prossimo DPCM che dovrebbe uscire a giorni se non a ore e dal quale traspare la caduta di tale proibizione. Quindi i prossimi passi dovrebbero essere:

 

 

 

  1. Il DPCM con il quale si autorizzano gli sport amatoriali individuali e il comportamento da tenere (nessun assembramento – distanze interpersonali – uso di mascherina e altro);
  2. L’accoglimento da parte della Regione del contenuto del DCPM e quindi l’ufficializzazione della possibilità di esercitare sport individuali e le regole (intracomunali – extracomunali – intraregionali – estraregionali ecc. ecc.),

 

 

 

Pertanto dovremmo esserci, ma bisogna attendere ancora la ufficializzazione di tali decisioni. Auguriamoci tutti a presto. Cordiali saluti, Lubian Rolando

 

27/04/2020 Aggiornamento

Purtroppo dall'annunciato discorso del Premier di ieri sera non è sortita alcuna novità, anzi è stata creata maggior confusione nel senso che da un lato sono state confemate le proibizioni delle attività ludiche (pesca amatoriale compresa?) e dall'altro sono state autorizzate le attività sportive individuali accennando alla corsa (solo quindi atletica ufficiale?). La successiva intervista al ministro Boccia mette in evidenza "che nulla è cambiato: rimangono le autocertificazioni per cambio Comune di appartenenza ecc. ecc." 

Stamani la Regione Liguria ha emesso un decreto con il quale,al punto 5) si autorizza specificatamente "la pesca amatoriale dilettantistica in fiumi e mare" per cui aggiungiamo ulteriore necessità di chiarimenti.

Mi sono attivato stamattina presso le autorità competenti regionali, al fine di pronunciarsi in merito, meglio con apposita delibera, al fine di consentire l'esercizio della pesca amatoriale nella nostra Concessione. Speriamo si risolva il tutto in settimana. Allo stato attuale è confermato che la pesca amatoriale è chiusa. Chiunque dovesse notare attività è pregato avvertire la sorveglianza. Grazie

 

28 aprile 2020 aggiornamento importante

 

Un'ora fa l'ufficio legale della Regione del Veneto ha sciolto la riserva sull'esercizio della pesca. La stessa E' AUTORIZZATA IN AMBITO DEL PROPRIO COMUNE DI APPARTENENZA E FINO A DOMENICA - DATA DI SCADENZA DELLA DELIBERA ZAIA. Dal colloquio avuto con l'Assessore Pan giuseppe, è emersa la volontà di esaminare la possibilità con la nuova delibera di domenica di estendere l'esercizio della pesca all'area regionale. Di seguito il comunicato ufficiale nr. 620 della Regione del Veneto - Ufficio Pesca

"

COMUNICATO STAMPA

 

PESCA SPORTIVA MA IN FORMA INDIVIDUALE

 

(AVN) — Venezia, 28 aprile 2020

 

Tre le attività sportive individuali consentite dalle disposizioni di contenimento del Covid 19, c'è anche la pesca sportiva. Lo chiarisce l'assessore all'agricoltura e alla pesca della Regione Veneto, Giuseppe Pan, con il supporto dell'Avvocatura regionale.

 

'I l pescatori amatoriali possono utilizzare canne, esche e lenza. Ma fino a domenica 3 maggio (compreso) non possono uscire dal territorio comunale di residenza o soggiorno —spiega Pan — L'ordinanza n. 43 firmata ieri dal presidente Zaia interpreta e fa chiarezza del combinato disposto dei due DPCM del IO e del 26 aprile: il primo consente sino al 3 maggio di svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, il secondo autorizza passeggiate, jogging, attività motorie e allenamenti sportivi individuali senza più limiti di distanza dalla propria casa a partire dal 4 maggio. Pertanto l'attività di pesca sportiva individuale deve considerarsi inclusa nell'attività sportiva e motoria ammesse dai DPCM. L'ordinanza regionale chiarisce che tali attività sono consentite nel raggio territoriale del proprio comune".

 

"Ovviamente — sottolinea Pan - va rispettato il distanziamento sociale e vanno utilizzati i dispostivi di protezione, cioè mascherina e guanti. Si può pescare lungo fiumi, torrenti e laghi, ma non sono ammesse gare, competizioni, trofei e qualsiasi altra occasione di assembramento. E sino al 4 maggio i pescatori potranno esercitare la loro passione sportiva nell'ambito del proprio comune, anche utilizzando un mezzo di spostamento per raggiungere il luogo di pesca. Ma per andare a pesca in altri comuni del Veneto bisognerà aspettare la settimana prossima"

 

Comunicato n. 630/2020 (AGRICOLTURA/PESCA)

 

03/05/2020: aggiornamento importante

 

Buon giorno. Non ancora in possesso del nr. della delibera con la quale è uscito oggi il Governatore Zaia, ma di seguito alle sue dichiarazioni pubbliche di conferma alla linea del DCPM del 26 aprile 2020, si può ufficialmente comunicare quanto segue:

- la pesca amatoriale sportiva può essere praticata nelle acque scorrenti nella intera area regionale (cessa il limite del territorio comunale);

- per il raggiungimento del posto scelto sono utilizzabile i mezzi a motore con il rispetto delle norme vigenti in epoca di Covid-19;

- L'OBBLIGO dell'uso della mascherina e altri mezzi di protezione in presenza di terzi (guanti e/o disinfettanti per le mani) - assolutamente necessaria in caso di controllo da parte del servizio di vigilanza;

- è necessaria l'autocertificazione secondo i modelli predisposti dal ministero competente;

- tale delibera - pubblicata conforme all'originale in coda - E' VALIDA SINO AL 17 MAGGIO 2020.

PS: l'attività di semina, tutt'ora sospesa per ordinanza regionale, è oggetto di confronto con gli organi regionali già dal 04/05/2020. Appena possibile sarà ripresa.

giunta regionale

X Legislatura

 

ORDINANZA  N.                    DEL 3 maggio 2020                      

 

OGGETTO:   Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA:       Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti

 

 

IL PRESIDENTE

 

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

 

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;

 

Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;

 

Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19; 

 

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 3 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 1053, con riduzione di 134 unità rispetto al 30 aprile 2020 (n. 1187), di cui n. 103 in terapia intensiva, in costante riduzione (120 il 30.4.2020) e conseguente sempre più tranquillizzante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 7299 soggetti positivi (8601 il 30.4.2020) e n. 6830 soggetti in isolamento domiciliare (7886 al 30.4.2020), con evidente rapida riduzione di centinaia di unità in due giorni, dati che evidenziano un sempre maggiore contenimento del contagio e una situazione di piena compatibilità con le risorse delle strutture sanitarie regionali anche per il caso, non prospettabile allo stato sulla base degli indici disponibili, di ripresa del contagio;

 

Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e sociosanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale; 

 

Ritenuto di integrare, per quanto appena esposto, le misure finalizzate al contenimento del contagio fin qui adottate prevedendo ulteriori possibilità di controllata e regolata attività di spostamento, funzionale al perseguimento di esigenze di salute individuale cooperanti con quelle specifiche di contenimento del contagio, nel rispetto di pertinenti protocolli di tutela sanitaria, nonché di svolgimento di attività produttive pure nella rigorosa ottemperanza di documenti tecnico-scientifici finalizzati a garantire la tutela della salute delle persone interessate;

 

Considerato che il DPCM 26.4.2020 elimina l’ambito comunale come delimitazione dello spostamento giustificato necessariamente da ragioni rafforzate di assoluta urgenza, previste per lo spostamento tra Regioni, potendo, all’interno dell’ambito regionale, essere effettuato lo spostamento delle persone per ragioni di necessità, salute e lavoro, da individuarsi in coerenza che le previsioni statali e regionali sulle aperture di attività;

Evidenziato che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la presente ordinanza;

 

Ritenuto di confermare l’obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;

Riconfermata la validità delle proprie ordinanze attualmente vigenti;

 

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020, non ancora pubblicato;

 

Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

 

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

 

ORDINA

 

1. Spostamenti nel territorio regionale 

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);

 

2. Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;

 

3. Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di  disabilita'. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa; 

 

4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale 

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa,  ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto; 

 

5. Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

 

6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili 

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali; 

 

7. Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche. 

 

8. Chiusure festive di esercizi commerciali

E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

 

9. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali 

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. 

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).

 

10. Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti; 

 

11. Vendita di cibo a domicilio  

E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;

 

12. Vendita di cibo da asporto 

E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;  

 

13. Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;

 

14. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;

 

15. Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;

 

16. Mercati e commercio senza posto fisso 

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: 

a)     nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;

b)    varchi di accesso separati da quelli di uscita;

c)     sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;

d)    rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;

 

17. Vendita in forma ambulante 

La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzanti;

 

18. Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;

 

19. Cimiteri e riti funebri 

E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite  le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

 

20. Biblioteche

E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

 

21. Aree verdi e naturali

Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;

 

22. Orti, terreni agricoli e boschi 

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;

 

23. Ambito territoriale di applicazione 

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale. 

 

24. Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche;

 

25. Efficacia temporale 

La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;

 

Norme finali 

26.   la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;

 

27.   la presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

28.   è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;

 

29.   il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

 

30.   il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Dott. Luca Zaia

 

 

 

 

Denominazione della Direzione competente/

                                 della Struttura di progetto competente

                            Il direttore / Il responsabile

                         Nome e cognome

 

 

 

 

 

 

30-01-2020
Programma asciutte Consorzio Brenta 2020
23-06-2020
Temoli
Realizzato da w-easy