Riallocamento funzioni non fondamentali in materia ittico-faunistica regionale
con la presente si comunica che facendo seguito alla Delibera della Giunta Regionale n. 1079 e n. 1080 del 30/07/2019 alcune funzioni non fondamentali in materia di programmazione gestione faunistico-venatoria ed ittica delle provincie e della Città metropolitana di Venezia sono state riallocate in capo alla Regione.
Si evidenzia infatti che, a seguito dell’approvazione dei provvedimenti sopra richiamati, le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca a far data dal 01/10/2019, così come disposto ai punti 3) e 4) della D.G.R. n. 1079/2019, mentre le funzioni di controllo e vigilanza nelle stesse materie saranno svolte dalle Polizie locali delle province e della Città metropolitana, secondo le modalità di cui allo schema di convenzione approvato con la D.G.R. n. 1080/2019.
A partire dalla stessa data del 01 ottobre 2019 verrà a cessare il regime transitorio di cui all’articolo 11 della citata L.R. n. 30/2018 ed entreranno in vigore le modifiche alle leggi regionali in materia di caccia e pesca disposte con la stessa L.R. n. 30/2018, nonché il Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, per la pesca e l’acquacoltura che sostituirà i previgenti regolamenti sulla pesca delle province e della Città metropolitana di Venezia.
Pertanto si fa presente che in base all’Art. 38 del Regolamento Regionale n. 6 del 28 dicembre 2019 l’attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici in acque poste in aree di proprietà privata è soggetta ad un autorizzazione da parte della Struttura regionale competente (prima era la Provincia).La durata dell’autorizzazione è di 10 anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare.
Anche l’attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente (Art. 39) la cui durata è fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio; mentre l’attività di acquacoltura esercitata in acque poste in aree del demanio pubblico è anch’essa soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente (Art. 40), ha una durata di 5 anni, rinnovabile con richiesta del titolare.