LEGGE REGIONALE 07 agosto 2018, n. 30
LEGGE REGIONALE 07 agosto 2018, n. 30 - Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
Bur n. 79 del 07/08/2018
LEGGE REGIONALE 07 agosto 2018, n. 30
Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca
nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto
Art. 1
Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
1. All'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate.".
2. L'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale".
4. All'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Carta ittica regionale".
b) al comma 1 le parole: "ciascuna Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale" e la parola: "propria" è soppressa;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 5 le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale può" e le parole: "Carta ittica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Carta ittica regionale";
e) al comma 6 le parole: "il territorio di ogni Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il territorio regionale" e la parola: "imbriferi" è sostituita dalla seguente: "idrografici".
5. All'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.".
b) al comma 3 le parole: "Le province definiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale definisce";
c) al comma 4 le parole: "Le province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale provvede".
6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "le Province individuano" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale individua".
7. L'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Regolamenti regionali per la pesca.
1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare: a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.
2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la RegioneLombardia e la Provincia autonoma di Trento.".
8. All'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale";
b) al comma 3 bis le parole: ", sentite le Province," sono soppresse.
9. L'articolo 8 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 bis
Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole.
1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.".
10. All'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "dalla provincia di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale";
b) il comma 1 bis è abrogato;
c) al comma 4 le parole: "provincia di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale" e le parole: "dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia";
d) al comma 5 le parole: "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale";
e) al comma 7 le parole: ", sentite le province" sono soppresse;
f) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera c) le parole: "delle province o dalle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale o dalla stessa";
2) alla lettera d) le parole: "provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale".
11. Al comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "I regolamenti provinciali devono" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve" e le parole: "dalle Province e vengono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione e".
12. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7", le parole: "della Provincia" sono sostituite delle seguenti: "della Giunta regionale" e le parole: "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale".
13. All'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole: "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale";
b) al comma 7 bis la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
14. All'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale";
b) al comma 2 bis le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale";
c) al comma 5 le parole: "le province hanno" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale ha".
15. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone".
16. All'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.".
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.".
c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
"1 ter. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro.".
d) al comma 2 le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.".
17. All'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3 la parola: "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Giunta regionale"; le parole: "regolamento provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento regionale"; le parole: "Provincia medesima" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale" e le parole: "provvedono le Province" sono sostituite dalle seguenti: "provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca".
c) al comma 3 bis le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale";
d) al comma 4 le parole: "dalla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale.".
18. All'articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "dalla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
Giunta regionale";
b) al comma 3 le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale". c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.".
19. All'articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a)