Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 (BUR n. 133/2018) aggiornato
E' stato pubblicato sul BUR n. 133 del 08 ottobre 2019 il Regolamento Regionale n. 3 del 07 ottobre 2019 che apporta modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6.
Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 (BUR n. 133/2018)
REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”. (1)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, l’attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto con l’eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata.
Art. 2 – Ambiti di applicazione
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:
a) la pesca sportiva e dilettantistica;
b) la pesca professionale;
c) la pesca scientifica;
d) l’acquacoltura;
e) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
f) la pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “esercizio della pesca”, la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d’acqua o bacini d’acqua con attrezzi da pesca pronti all’uso è considerata attività di pesca;
b) “pesca sportiva e dilettantistica”, l’attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
c) “pesca professionale”, l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività di pesca professionale;
d) “pesca scientifica”, l’attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;
e) “acquacoltura”, l’attività economica come descritta all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
f) “pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive”, l’attività esercitata da soggetti appositamente autorizzati individuati dalla Struttura regionale competente;
g) “pesca finalizzata ai recuperi ittici”, l’attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura regionale competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d’acqua;
h) “luogo di pesca”, il sito ove viene praticato l’esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell’esca o dell’attrezzo in azione di pesca;
i) “specie autoctona o indigena”, una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo;
l) “specie alloctona” (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo;
m) “specie parautoctona”, una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C.. Sono altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 d.C. e successivamente diffusesi attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione;
n) “specie invasiva”, una specie animale o vegetale alloctona che determina un forte impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi;
o) “ripopolamento”, “introduzione” e “reintroduzione”, le attività di rilascio nell’ambiente naturale di organismi acquatici in grado di dare luogo a popolazioni strutturate autoriproducentesi;
p) “immissione ai fini di pesca sportiva”, l’attività di rilascio di organismi acquatici che non sono in grado di riprodursi nell’ambiente naturale, i cui effetti sono limitati alla permanenza nell’ambiente dei singoli soggetti rilasciati;
q) “Struttura regionale competente”, la struttura regionale competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.
Art. 4 - Forme e modalità di coltivazione delle acque
1. Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, rappresentate graficamente in allegato A:
a) Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, così identificate:
Provincia di Verona: comprende le acque del fiume Adige dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I); affluenti di ogni ordine del fiume Adige ad esclusione di: torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega, torrente Tramigna a valle del ponte dell’Autostrada A4 in
Comune di San Bonifacio, torrente Antanello a valle della strada provinciale 20 VagoZevio, fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali, torrente Chiampo, scolo Degora, torrente Aldegà, canale di Zevio (o canale ex S.A.V.A.);
Provincia di Vicenza: comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica ad ovest con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino alla intersezione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova a Vicenza, la linea di demarcazione prosegue lungo Viale della Pace sino all’incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all’abitato di Lerino, in Comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale 10 e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la Provincia di Padova. Rientra nella Zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza. Rientrano nella Zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d’acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del Comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in Comune di Monteviale a valle, Fiume Retrone per l’intero suo corso;
Provincia di Padova: comprende le acque situate a nord e a ovest della linea di demarcazione che si identifica con le seguenti strade: strada provinciale 10 dal confine con la Provincia di Vicenza, attraverso Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche; strada regionale 307 da San Giorgio delle Pertiche, attraverso Camposampiero, Loreggia sino al confine provinciale con Treviso. È inoltre compreso il fiume Sile, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di Piombino Dese;
Provincia di Treviso: comprende le acque situate a nord della linea che si identifica con il tratto dall’incrocio tra la strada regionale 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la Provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all’incrocio con la strada LevadaBadoere; da questo punto la linea si identifica con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all’incrocio con la Noalese e quindi, per Canizzano S. Angelo fino all’incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco; da qui seguendo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la strada regionale 53 fino al confine con la Città metropolitana di Venezia, con l’esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza, che vanno inclusi nella Zona B. Vengono classificati come Zona B i corsi d’acqua utilizzati come campi gara fissi nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (strada provinciale 29) verso sud, e canale Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di
Villorba;
Provincia di Belluno: comprende tutte le acque a eccezione di quelle del lago di Santa Croce e del lago di Corlo, che vanno ricomprese tra le acque di zona B;
Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque situate a nord dell’autostrada A4 “Venezia-Trieste” e ad est dalla strada provinciale 251.
b) Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C;
c) Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme come di seguito identificate:
Provincia di Rovigo: comprende tutte le acque poste a valle della strada statale 309 Romea: laguna di Caleri, laguna di Marinetta e Vallona, Sacca di Barbamarco, Sacca del Basson, Sacca del Canarin, Sacca ex Isola di Bonelli-Levante denominata “Allagamento”, Sacca degli Scardovari e Bottonera, acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco e i corsi d’acqua contermini. Fa eccezione il fiume Adige, nel tratto compreso tra la strada statale 309 Romea e la sua foce, che ricade nella Zona B;
Provincia di Padova: comprende tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento;
Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della Laguna di Venezia, della Lama del Morto e della Laguna di Caorle e i corsi d’acqua contermini.
2. Agli effetti della pesca professionale, le acque interne sono definite in base ai seguenti criteri:
a) acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l’uso di reti, come da elenco riportato nell’allegato B;
b) acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne;
c) acque marittime interne di Zona C, quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti foranei nei loro sbocchi in mare.
Art. 5 – Carta ittica regionale
1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica regionale contiene:
a) individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza;
b) caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri eco-morfologici, ambientali e idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale;
c) individuazione di tutti i tratti di corsi d’acqua di interesse ittiologico oggetto di derivazione idrica con riportato il valore del Deflusso Minimo Vitale previsto (D.M.V.) quantificato ai sensi di legge;
d) caratterizzazione di tutti i corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con individuazione dell’elenco delle specie presenti attraverso indagini svolte perlomeno a livello semi-quantitativo e indicazioni dei livelli di strutturazione delle popolazioni ittiche presenti;
e) analisi della distribuzione di tutte le specie ittiche, autoctone, parautoctone e alloctone (invasive e non invasive) presenti a livello di singolo bacino idrografico e a livello provinciale e regionale con analisi dei trend evolutivi demografici rispetto ai dati storici desumibili dalle carte ittiche precedenti;
f) analisi dello stato di conservazione locale, delle pressioni e dei fattori di minaccia nonché delle relative azioni di salvaguardia da intraprendere, per ogni specie ittica autoctona;
g) individuazione delle specie ittiche alloctone di rilevanza sportiva e individuazione delle acque destinate alla loro gestione;
h) individuazione delle acque principali e secondarie nonché classificazione del reticolo idrografico in acque di Zona A (zona salmonicola), Zona B (zona ciprinicola) e
Zona C (zona salmastra);
i) individuazione delle specie ittiche oggetto di ripopolamento o immissione nonché definizione dei luoghi, quantitativi, taglie e dei periodi di semina;
j) individuazione delle zone destinabili al controllo delle specie alloctone invasive e relative metodologie di riduzione o eradicazione in relazione al tipo di specie;
k) individuazione delle zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca;
l) individuazione delle zone destinate in via esclusiva a pratiche speciali di pesca;
m) individuazione dei campi gara permanenti destinati alle gare e manifestazioni agonistiche di pesca nonché di altri tratti di corsi d’acqua nei quali è possibile svolgere manifestazioni di pesca a livello non competitivo e relativo numero massimo annuo di manifestazioni e partecipanti autorizzabili;
n) individuazione dei principali parametri e delle tipologie costruttive da prevedere in caso di costruzione o ammodernamento delle scale di risalita per pesci ed eventuali criteri di esclusione;
o) individuazione delle misure gestionali utili alla tutela del patrimonio ittico e al miglioramento della gestione alieutica dei corsi d’acqua.
2. Per i laghi di interesse alieutico e ittiologico potranno essere previste misure gestionali anche sulla base di apposite analisi ambientali e ittiologiche.
3. Le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
Art. 6 - Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca
1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, nel rispetto delle seguenti tipologie e dei seguenti criteri:
a) zone no kill catch and release nelle quali l’esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l’uso di coda di topo, tenkara e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, da istituire principalmente nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
b) zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
c) zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche, prevedendo eventualmente limitazioni particolari all’esercizio della pesca rispetto ai mezzi, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. In tale zona può essere consentito anche l’esercizio del carp-fishing.
d) zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca e spinning) anche a scopo turistico e promozionale.
e) zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, spinning, carp-fishing) anche a scopo turistico e ricreativo.
2. Nelle zone no kill è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e parautoctona.
Art. 7 – Scale di risalita
1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.
2. La Struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall’obbligo della realizzazione della scala di risalita, nel caso in cui verifichi le condizioni di inutilità della stessa.
3. Il soggetto concessionario della derivazione idraulica esentato ai sensi del comma 2 dovrà ottemperare all’assolvimento degli obblighi ittiogenici a far data dall’attivazione della derivazione stessa.
4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono determinati i criteri e le modalità di calcolo degli obblighi ittiogenici.
5. Le richieste di parere di congruità delle scale di risalita devono essere presentate alla Struttura regionale competente allegando:
a) elaborato progettuale relativo a tutte le opere di presa e di scarico;
b) elaborato progettuale relativo alla scala di risalita;
c) una relazione tecnica che consideri i seguenti elementi base:
1) individuazione degli ambienti significativi a monte e a valle dello sbarramento;
2)
caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell’ittiofauna del corso d’acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie ittiche; 3) variazioni delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte e a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione;
4)
criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione;
5)
descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.
TITOLO II NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 8 – Uso di esche e pasture
1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l’uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l’uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.
2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.
3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.
4. Nelle acque di Zona B e di Zona C è consentito l’uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 4 di altra pasturazione. Nelle acque del fiume Po i quantitativi di cui sopra sono rispettivamente di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 15 di altra pasturazione. Nelle acque secondarie i quantitativi di pasturazione sono ridotti a chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 2 di altra pasturazione. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all’uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.
5. È vietato l’uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno.
6. È vietato l’uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.
7. Nell’esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione.
8. È vietato l’utilizzo come esca dell’anguilla.
9. È vietato l’utilizzo come esca di tutte le specie ittiche alloctone in Zona C.
10.Durante l’esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.
Art. 9 - Uso del guadino e del raffio
1. L’uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.
Art. 10 - Misurazione della maglia delle reti
1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L’operazione va eseguita stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore dell’attrezzo bagnato e usato.
Art. 11 - Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante
1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (Alburnus alburnus alborella), Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall’ultimo esemplare catturato. (2)
Al pescatore sportivo o dilettante è inoltre consentita la raccolta in Zona C di non più di chilogrammi 5 complessivi tra molluschi, crostacei e ricci di mare, di cui non più di chilogrammi 2 di cannolicchi e chilogrammi 1 di ricci di mare. Nelle acque di Zona C della Provincia di Rovigo è consentita la raccolta di non più di chilogrammi 1 di molluschi bivalvi.
2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). In tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall’articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita. (3)
3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso.
4. Il direttore della Struttura regionale competente con proprio provvedimento stabilisce modalità particolari per la pesca del Coregone (Coregonus lavaretus) nei laghi e nei bacini idrici in cui la specie è presente. (4)
Articolo 12 - Tipi di pesca vietati
1. È sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo e con l’impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.
2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d’acqua lagunari.
3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d’acqua in tutto o per la maggior parte della loro superficie ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.
4. Salvo che per l’esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d’acqua stagnante formatisi nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.
5. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri
10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell’esca o dell’attrezzo in atto di pesca.
6. È vietato l’esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.
7. È vietato l’esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree. (5)
8. Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.
9. omissis (6) .
10. È vietato l’uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.
11. È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.
Articolo 13 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A
1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:
a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di
Belluno sono consentite due canne;
b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
c) camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente
“ciucci”;
d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
e) per la pesca dell’anguilla è consentito l’uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l’uso di boccon o mazzachera. La pesca dell’anguilla è consentita fino alle ore 24,00. Durante la pesca dell’anguilla non è consentito detenere altri pesci.
2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:
a) l’esercizio della pesca è vietato da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole e dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio. Nelle zone di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e in quelle autorizzate in modo specifico, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
b) la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vige per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittic