Regolamento Pesca Associazione Bacino Acque Fiume Brenta
RICHIAMO REGOLAMENTO REGIONALE 03 Gennaio 2023 n°1
Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Omissis….
Art. 12
Tipi di pesca vietati
Omissis…
7. È vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a una distanza inferiore a metri 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.
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Disposizioni generali per l’esercizio della pesca dilettantistica amatoriale nella Concessione “Bacino Acque Fiume Brenta” anno 2024
Art. 1 – DOCUMENTI NECESSARI ALLA PESCA
Per l’esercizio della pesca nelle acque della Concessione, sono necessari i seguenti documenti:
1. licenza di pesca valida, secondo le disposizioni in vigore nelle Regioni di residenza del pescatore;
2. permesso di pesca (annuale o giornaliero) rilasciato dal Concessionario in formato cartaceo o digitale, debitamente compilato in ogni sua parte.
Il permesso di pesca, sia in formato cartaceo che digitale, è strettamente personale e non cedibile a terzi (salvo quanto
previsto dall’art. 2 del presente regolamento per i minori di anni 10).
Art. 2 – DOMANDE DI AMMISSIONE E QUOTE ASSOCIATIVE
Al fine di ottenere la qualifica di Socio, gli interessati devono presentare domanda o con apposito modulo predisposto dall’Associazione o mediante iscrizione via web o con applicazione Hooking e provvedere al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro l’eventuale termine comunicato. In caso di mancata accettazione, la quota eventualmente versata sarà immediatamente restituita. I giovani fino a 10 anni di età possono esercitare la pesca accompagnati da un Socio, sul cui blocchetto saranno annotate cumulativamente le catture. Le domande di adesione dei minori di anni 18 dovranno essere sottoscritte da chi ne esercita la responsabilità genitoriale (patria podestà). Il recesso di un Socio durante la stagione di pesca (qualunque sia il motivo) e/o la mancata utilizzazione dei permessi di pesca non dà diritto al rimborso della quota. Per la stagione 2024 le quote associative sono fissate come segue:
a) quota associativa per non pescatori € 35,00;
b) quota associativa per pescatori € 35,00 + € 100 con rilascio blocchetto permessi da 50 uscite – totale € 135,00;
c) quota associativa per pescatori € 35,00 + € 70 con rilascio blocchetto permessi da 25 uscite – totale € 105,00;
c) quota associativa per i minori di anni 14 € 40 con rilascio gratuito, quale incentivo alla pesca, di blocchetto permessi da 25 uscite.
Tutte le quote sono comprensive di assicurazione infortuni e r.c. come da polizza a disposizione dei soci. Con la nuova concessione, l’art. 12 del disciplinare regionale impone quanto segue:
“Il Concessionario è obbligato, a pena di decadenza della concessione, a stipulare annualmente un’apposita polizza infortuni a favore dei soci per l’esercizio della pesca dilettantistico sportiva, che deve avere valenza in tutto il territorio regionale, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 quater della L.R. n. 19/98.” Quanto previsto è indipendente dal fatto che il singolo abbia o meno una propria assicurazione.
Assolta la procedura sopra prevista, il blocchetto di pesca potrà essere ritirato in formato cartaceo, secondo il calendario
comunicato, presso la sede dell’Associazione o inviato, su richiesta, al proprio domicilio, previo versamento anticipato di
€ 18,00 da aggiungere al versamento sopra esposto, a copertura spese. Il permesso in formato digitale è scaricabile a
far data dal 1° gennaio tramite l’applicazione per iOS e Android HOOKING (www.hooking.eu).
Ogni Socio, esaurito il primo blocchetto, potrà fruire o dei permessi giornalieri o di un nuovo blocchetto da 25 permessi al prezzo di € 80,00 (IMPORTO UNICO VALIDO PER TUTTI - MINORI COMPRESI). I permessi saranno utilizzabili secondo le norme del primo permesso.
Art. 3 – PERMESSI GIORNALIERI
Dal 03 Marzo 2024 sono disponibili i permessi giornalieri al prezzo di € 20,00 - che potranno essere acquistati nei seguenti modi:
a) presso i siti autorizzati, il cui elenco è consultabile sul sito dell'Associazione www.bacinofiumebrenta.it;
b) on-line a mezzo stampa diretta, seguendo l'apposita procedura descritta nel sito;
c) in formato digitale con l’applicazione per iOS e Android HOOKING (www.hooking.eu).
il permesso dovrà essere restituito, debitamente compilato, all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bacino Acque Fiume Brenta” in Via A. Volta n°5 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – anche on-line all'indirizzo “info@bacinofiumebrenta.it”.
Art. 4 - ACQUE IN CONCESSIONE
La Concessione “Bacino Acque Fiume Brenta” comprende tutte le acque pubbliche scorrenti nei territori dei comuni di Enego, Valbrenta, Solagna, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Mussolente, Bassano del Grappa, Marostica, Cassola, Nove, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Cartigliano, Pozzoleone e Tezze sul Brenta.
Art. 5 – ZONE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO (BANDITE DI PESCA) E DIVIETI DI PESCA
Nei tratti di fiume e canali sotto indicati è vietato esercitare la pesca con qualsiasi attrezzo.
Fiume Brenta:
● dalla traversa di Pianello a valle fino all’inizio della zona “No-Kill”;
● dal ponte di Costa/San Marino, fino al ponte dello svincolo a valle.
● Dallo sbarramento diga Mignano, Frazione Campolongo-Solagna del Comune di Valbrenta, a valle per 150 metri
● Torrente Oliero, dalla sorgente alla confluenza con il Fiume Brenta;
● Torrente Rea, dalla sorgente fino alla confluenza con il fiume brenta
Rogge:
● Canale “Burgo” dalla presa sul torrente Oliero fino alla chiusa, lungo la S.P. Campesana;
● Roggia Margnan: per l’intero suo corso;
● Roggia Dolfina: dalla superstrada a ponte Paoletti;
● Roggia Vica: dai Livelloni al ponte Pegoraro;
● Roggia Civrana: fino alla statale 47;
● Roggia Cappella: dal Molino Bigolin di Rossano Veneto fino all’omonimo filatoio sito in Via Salute;
● Roggia Molina Vica: per l’intero suo percorso;
● Roggia Bernarda: dalla presa fino alla centralina Stella e dal mulino Rossetto fino alla pasticceria Cartigliano;
● Roggia Isacchina Superiore: dalla presa fino alla prima centralina Borsato e dal mulino Cantele fino al sifone Villanova;
● Roggia Isacchina Inferiore: per l’intero suo percorso;
● Roggia Grimana Vecchia: dalla presa fino all'attraversamento della strada S. Romana – Schiavon;
● Roggia Grimana Nuova: dalla presa fino al mulino Ramon;
● Roggia Rosà/Balbi dalla superstrada per l’intero suo percorso;
● Roggia Munara: per l’intero suo percorso;
● Roggia Michela: dalla presa fino ai confini della provincia di Padova;
● Roggia Vitella: da Longa di Schiavon fino alla confluenza con la Roggia Contessa;
● Roggia Contessa: dalla presa fino ai confini della provincia di Padova;
● Roggia Moranda, dalla presa nella roggia Balbi in comune di Rosà, a valle in comune di Rossano Veneto;
● Canale Rezzonico fino ai confini della provincia di Padova.
Variazioni e/o limitazioni per impreviste necessità legate agli scopi della Concessione possono essere
portate nel corso dell’esercizio previa opportuna tabellazione e comunicazione.
Art. 6 – ZONE DI PESCA
a) ZONA “PRONTA CATTURA E ROGGE”
Comprende, oltre a tutte le rogge e canali artificiali, sia affluenti che defluenti, la roggia Volon di Mussolente e i seguenti tratti di fiume Brenta:
1. dallo scarico della centrale SIED (a monte dell’Ecocentro) allo sbarramento in località Mignano, in frazione di
Campolongo sul Brenta, comune di Valbrenta;
b) ZONA “CATCH & RELEASE”
Comprende i seguenti tratti di Fiume Brenta:
1. dalla chiesetta “dei Rubbi” in Comune di Bassano del Grappa, fino alla traversa denominata “Arcon”, in Comune di
Bassano del Grappa;
2. Torrente Cismon, dalla confluenza con il Fiume Brenta, a risalire fino al primo sbarramento a nord.
c) ZONA “No-Kill”
Comprende i seguenti tratti di fiume Brenta:
1. dalla bandita a valle della diga di Pianello, nei comuni di Valbrenta, frazione di Cismon del Grappa, ed Enego, alla confluenza con il torrente Cismon;
2. Dalla galleria ferroviaria denominata “Della lupa” fino al ponte Costa – San Marino (Comune di Valbrenta, frazione di Valstagna – Cismon del Grappa);
3. dalla cabina elettrica all’intersezione delle vie Ponte Subiolo e Fontoli in Comune di Valbrenta, frazione di Valstagna, (sponda destra), in corrispondenza dell’uscita a Nord della galleria ferroviaria denominata “Sambugo” in Comune di
Valbrenta, frazione di San Nazario (sponda sinistra), a valle fino al ponte di Rialto, ponte che collega le frazioni di Valstagna e S. Nazario in comune di Valbrenta.
4. dalla confluenza con il rio “Valison”, inizio frazione di Sarson in Comune di Bassano del Grappa, destra Brenta, alla
chiesetta “dei Rubbi”, in comune di Bassano del Grappa, sinistra Brenta;
5. dalla traversa denominata “Arcon” a valle fino al Ponte della Vittoria, in Comune di Bassano del Grappa.
d) ZONA “BRENTA NORMALE”
Comprende i seguenti tratti:
1. tutti i tratti di fiume non diversamente regolamentati;
Art. 7 – CALENDARIO DI PESCA
Periodo di pesca:
A) l’esercizio della pesca è consentito, in via generale, da Domenica 3 Marzo 2024 a Domenica 29 Settembre 2024, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì, purché non siano festività di carattere nazionale.
Il divieto dell’esercizio della pesca nella giornata del venerdì NON SI APPLICA per le zone B) “Catch & Release” e C) “No-Kill” di cui all’art 6 del regolamento.
B) INOLTRE, PER LE SEGUENTI ZONE IL CALENDARIO VIENE AMPLIATO COME DI SEGUITO INDICATO:
1) Zona “Catch & Release” e zone “No – Kill” (con esclusione delle acque poste in territorio S.I.C. Comune di Enego – Valbrenta, frazione di Valstagna e Cismon del Grappa) con solo uso della mosca artificiale (no streamer e/o altre tipologie di esche) con coda di topo, l'esercizio della pesca prosegue fino al 31 ottobre 2024
2) Nelle sole rogge, Canale Unico per l’intero suo percorso, Isacchina Superiore, Bernarda e Dolfina-Vica-Cappella immissarie ed emissarie del fiume Brenta, a sud del Ponte della Vittoria, soggette ad asciutta e inserite nella zona “Pronta Cattura”, per la sola pesca della specie iridea, l'esercizio della pesca inizia da Domenica 4 Febbraio 2024 e prosegue fino al 31 ottobre 2024.
NB: I Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di modificare il calendario di pesca nel corso della stagione. Dell'eventuale modifica ne sarà data tempestiva comunicazione.
ART. 8 - NORME DI COMPILAZIONE DEI PERMESSI
Permessi di pesca e giorni utili: i soci potranno usufruire di un massimo di quattro permessi di pesca settimanali da mezza giornata, cumulabili anche in giornate intere (massimo due per settimana) per l’intero arco della stagione. Esclusivamente nelle zone “Pronta cattura” è data facoltà al socio di effettuare 5 catture giornaliere, compilando un secondo permesso prima di riprendere la pesca dopo la terza cattura.”
Prima di ogni uscita il pescatore dovrà scegliere la zona nella quale esercitare la pesca tra le seguenti:
a) “Pronta Cattura e Rogge”;
b) “Catch & Release”;
c) “No-Kill”;
d) “Brenta Normale”.
Si ricorda che nel corso della stessa uscita di norma non si potrà cambiare zona. Il cambio zona è possibile solo:
1) per la scelta di pesca “Catch & Release” praticata con mosche artificiali e coda di topo nelle zone b), c), d);
2) per la scelta “No-Kill”: utilizzando le medesime disposizioni, è possibile spaziare nelle zone c), d).
Il pescatore Socio dell’Associazione, È OBBLIGATO a:
1) compilare il permesso di pesca con penna ad inchiostro indelebile prima dell’inizio della pesca, sbarrando con segno “X” e FORARE le caselle corrispondenti a MESE – DATA – MEZZA/E GIORNATA/E PRESCELTA/E – ZONA DI PESCA PRESCELTA – KILL (se intende trattenere il pescato) – NO KILL (se non trattiene il pescato – solo per pesca con esche artificiali);
2) dopo ogni cattura trattenuta, annotare immediatamente sul permesso socio il capo di salmonide o timallide, segnandolo negli appositi riquadri e FORARE GLI STESSI. In caso di deposito del pescato presso l’auto o l’abitazione, è fatto obbligo di cerchiare la crocetta relativa alla cattura;
Se in possesso di permesso in formato digitale (applicazione Hooking):
1) Seguire le istruzioni indicate nell’applicazione.
Durata della mezza giornata di pesca:
● Mattino, da un’ora prima della levata del sole fino alle ore 12.00;
● Pomeriggio, dalle ore 12.00 fino a un’ora dopo il tramonto.
Fermo restando il limite giornaliero di catture nelle zone ove possibile, è consentito l’esercizio della pesca per l’intera giornata, compilando un primo permesso come “mattino” ed un secondo permesso come “pomeriggio”.
Art. 9 – LUNGHEZZE MINIME ED EPOCHE DI PESCA
- SANGUINEROLA (Phoxinus phoxinus)
-Lunghezza minima: non prevista
-Pesca vietata dal 15 Maggio al 15 Giugno.
-TROTA FARIO (Salmo trutta)
- Lunghezza minima: a) cm 22 (ventidue) Zone “Brenta normale” e Zone “Pronta Cattura e Rogge”;
La cattura è consentita per tutta la stagione di pesca.
- TROTA IRIDEA (Oncorhynchus mykiss)
- Lunghezza minima: a) cm 22 (ventidue) Zone “Brenta normale” e Zone " Pronta Cattura e Rogge "; La cattura è consentita per l’intera stagione di pesca
- ALTRE SPECIE ITTICHE
Come da art. 29 regolamento regionale n. 1/2023.
DIVIETO ASSOLUTO DI CATTURA
1) TROTA MARMORATA (Salmo trutta marmoratus);
2) IBRIDO DI MARMORATA (incrocio tra la trota marmorata e la trota fario);
3) LUCCIO (Esox lucius) SUO IBRIDO COMPRESO;
4) BARBO COMUNE (Barbus plebejus) E BARBO CANINO (Barbus meridionalis);
5) SCAZZONE o MARSON (Cottus gobio);
e per regolamento interno:
1) TEMOLO (Thymallus thymallus);
* La cattura di esemplari protetti costituisce grave infrazione delle norme statutarie e di comportamento etico. Detta infrazione può prevedere la perdita della qualifica di socio ed il mancato successivo rinnovo.
Art. 10 – MEZZI CONSENTITI
Salvo diversa indicazione per le zone riservate a forme particolari di pesca, l’esercizio della pesca è consentito esclusivamente con i seguenti mezzi:
1) una sola canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un solo amo, terminante con un solo dardo. Nella pesca con esche artificiali è consentito l’impiego di imitazioni munite di due ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca;
2) moschiera o “moschera” con buldo galleggiante e con un massimo di tre mosche;
3) coda di topo armata con una sola mosca.
N.B. É fatto divieto assoluto di impiegare la testina, la camolera, il temolino, il raschio e quant’altro stia quale peso posto a valle dell’esca.
In tutta l’asta del fiume Brenta, fatta eccezione per le zone “Pronta Cattura” DI CUI ALL’ART. 6, LETTERA A) PUNTO 1), è fatto divieto dell’uso dell’ancoretta, tutti gli ami utilizzati, sia per le esche naturali che per le esche artificiali, dovranno essere senza ardiglione o con il medesimo debitamente schiacciato, per l’intera durata della stagione di pesca.
Art.11–ESCHE CONSENTITE
Premessa:
a) La modifica alla legge regionale n. 19 del 28 aprile 1998 – art. 12 c. 8bis – e successive variazioni, ha introdotto la seguente disposizione: “Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (potamali ciprinicole) è proibita la pesca, il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca del pesce vivo”.
b) È vietata in ogni caso la pesca con pesce morto zavorrato (piombato) ad una distanza inferiore a cm 20 dall’esca (testina o cappetta).
c) Sono vietate le esche siliconiche.
d) Sono vietati l’uso e la detenzione durante l’esercizio della pesca, di esche naturali e artificiali non consentite dalle norme di Legge o dal presente regolamento; sono altresì severamente vietati l’impiego e la detenzione, durante l’esercizio della pesca, di qualsiasi altra esca, naturale o artificiale, non consentita nelle rispettive zone di pesca.
ZONE “PRONTA CATTURA E ROGGE”
Sono ammesse esclusivamente le seguenti esche:
1) esche animali: lombrico, larva del miele, tarma, tarmone, pesciolino morto appartenente esclusivamente alle seguenti specie: alborella, triotto, scardola e, nel periodo in cui ne viene consentita la pesca, sanguinerola;
2) esche vegetali: mais, ciliegie, more, sambuco, uva, uva spina;
3) esche artificiali: cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows (rapala), moschiera (“moschera”) munita di buldo galleggiante, con un massimo di 3 (tre) mosche artificiali ed esclusivamente a galla; 1 sola mosca artificiale, anche zavorrata, utilizzata anche con la tecnica della coda di topo.
Tutte le esche animali e vegetali dovranno essere innescate esclusivamente su amo singolo, terminante con un solo dardo (sono quindi vietate le ancorette),
ZONA “BRENTA NORMALE”
Sono ammesse tutte le esche precedentemente elencate, con l’ESCLUSIONE della larva del miele, della tarma e del tarmone. Obbligo di ami privi di ardiglione. È consentito l’impiego di imitazioni munite di due ami, purché facenti parte di un’unica esca, composti da un solo dardo e privi di ardiglione.
ZONA “NO-KILL”
Sono ammesse solamente le esche artificiali di cui al punto 3. È consentito l’impiego di imitazioni munite di due ami, purché facenti parte di un’unica esca, composti da un solo dardo e privi di ardiglione.
ZONA “CATCH & RELEASE”
È ammessa unicamente la pesca con la coda di topo armata con una sola mosca artificiale. Obbligo di ami privi di ardiglione.
Art. 12 – CATTURE
Al pescatore dilettante sportivo, è consentito trattenere per ogni uscita giornaliera non più di 5 (cinque) Kg. di pesce, di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Sanguinerola (Phoxinus phoxinus), salvo il caso che tale limite sia superato dall'ultimo capo trattenuto. Dopo aver raggiunto i 5 kg di pescato, o il numero massimo di salmonidi che possono essere trattenuti per la giornata di pesca, è fatto obbligo interrompere immediatamente l'esercizio della pesca.
ZONE “PRONTA CATTURA E ROGGE”
Nel corso di ciascuna uscita, le catture non potranno superare rispettivamente i 5 (cinque) capi per le uscite di una giornata intera e i 3 (tre) capi per quelle di mezza giornata.
N.B. Nelle zone “Pronta Cattura e Rogge” è fatto divieto di liberare i salmonidi di misura catturati.
Di norma le immissioni di pesce pronta cattura, avvengono nella giornata di venerdì con cadenza settimanale, anticipate e/o posticipate di un giorno in caso di coincidenza con festività o causa di forza maggiore. La località di immissione è predisposta in maniera settimanale alternata secondo punti precisi individuabili nell’apposito capitolo inserito nel sito Internet dell’Associazione.
ZONA “BRENTA NORMALE”
Nel corso di ciascuna uscita, le catture non potranno superare i 3 (tre) capi, sia per le uscite di mezza giornata che per quelle di una giornata intera.
ZONE “CATCH & RELEASE” E “NO-KILL”
È vietato trattenere esemplari di qualsiasi specie di pesce ed è obbligatorio re-immettere in acqua il pesce catturato, usando tutte le precauzioni del caso per evitare danni allo stesso.
Art.13 - NORME COMPORTAMENTALI E DI TUTELA ITTICA
1. È fatto obbligo rimettere in acqua i pesci catturati al di sotto della misura minima prescritta dal presente regolamento e/o di specie di cui ne è proibita la cattura.
2. È OBBLIGATORIO sopprimere immediatamente gli esemplari che si intendono trattenere.
3. È vivamente consigliato per la manipolazione del pesce l'uso del guadino, preferibilmente a maglie strette e senza nodi.
Art. 14 – ALTRI DIVIETI E LIMITAZIONI
a) Per motivi di sicurezza è fatto divieto di pesca da sopra i ponti aperti alla circolazione stradale e dalla S.S. 47 “Valsugana” in tutto il suo percorso, da sopra e sotto il Ponte degli Alpini (Ponte Vecchio) di Bassano del Grappa, nonché da sopra il muro di sostegno della strada che costeggia la sponda destra del fiume in comune di Valbrenta – frazione di Valstagna;
b) A ridosso delle paratoie dello sbarramento del bacino Mignano, in Comune di Solagna, è stata attrezzata una apposita area per l’esercizio della pesca ai pescatori diversamente abili. La stessa, unitamente all’area antistante l’azione di pesca, è strettamente riservata ai possessori di autorizzazione rilasciata dalla Concessione. L’uso della stessa da parte di terzi costituirà grave infrazione.
c) Sulla roggia Isacchina Superiore in Comune di Nove, dal Bar " Amici Miei ", sito in Strada Provinciale 52 al civico 48, a valle per circa mt 150, è istituita una zona di pesca (opportunamente tabellata) ad uso esclusivo dei Pierini
Pescatori (fino a 10 anni di età compiuti), accompagnati da persona adulta. Se non in possesso di tesserino sociale, le eventuali catture dovranno essere segnate su quello dell'accompagnatore.
d) Il Canale Mignano è accessibile all’esercizio della pesca solo nelle zone messe in sicurezza con apposita recinzione.
La pesca in zone non protette comporterà l’espulsione dall’Associazione;
e) Durante il periodo di riproduzione delle specie pregiate, l’Associazione si riserva la facoltà di interdire, per un periodo prefissato, la pesca con piede in acqua e/o di istituire zone di bandita provvisoria di pesca, in tutte quelle aree giudicate dal D.T. sensibili per la presenza di importanti deposizioni di uova. Tali interdizioni saranno rese evidenti da apposite tabelle.
f) Nelle acque in concessione è proibita la pesca con l’uso del natante e del belly boat.
Art. 15 – OBBLIGHI DEL SOCIO
1) Ogni Socio o titolare di permesso giornaliero, ha il preciso dovere di vigilare sul buon andamento della Concessione, anche intervenendo nei confronti di chiunque arrechi danno al patrimonio ittico e/o ambientale e di fare rapporto, preferibilmente scritto, alla presidenza o agli organi di sorveglianza;
2) esibire agli addetti alla sorveglianza i documenti di pesca e il pescato, acconsentendo agli stessi, su richiesta, il controllo del cesto e di eventuali altri contenitori, nonché dei mezzi di trasporto sia propri che di eventuali accompagnatori;
3) esibire su richiesta di un altro Socio, durante l’esercizio della pesca, la propria tessera associativa – blocchetto - cartaceo o digitale;
4) tenere un comportamento corretto nei confronti dei funzionari dell’Associazione, degli Agenti di Vigilanza e degli altri
Soci.
Art. 16 – DANNI CAUSATI A TERZI
Ogni Socio è responsabile personalmente di eventuali danni causati a terzi, esonerando l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bacino Acque Fiume Brenta” da qualsiasi responsabilità.
La stessa non potrà essere ritenuta responsabile altresì per danni e/o incidenti nei quali dovessero incorrere il Socio ed eventuali accompagnatori.
Art. 17 – SANZIONI
Per le violazioni alle norme di Legge e/o del presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa Provinciale, Regionale, Statale e sociale.
Senza pregiudizio delle sanzioni penali, pecuniarie ed amministrative, in caso di accertata violazione alle norme di Legge, Regolamento o delle disposizioni sull’esercizio della pesca all’interno della Concessione, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste, consistenti anche nella preclusione all’esercizio della pesca per un periodo determinato o per l’intera stagione, secondo la gravità della violazione, in tutte le concessioni della Provincia di Vicenza, a far data dall’apertura successiva al definitivo accertamento dell’infrazione.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riserva altresì il diritto di applicare, nei casi di particolare gravità, a norma di statuto, misure restrittive della qualifica di soci.
Art. 18 – NORME GENERALI
È fatto obbligo del Socio di restituire il blocchetto con il riepilogo debitamente compilato, entro e non oltre il 30 novembre 2024.
Modalità di restituzione:
a) On – line seguendo la procedura “iscrizioni/rinnovi” nel sito www.bacinofiumebrenta.it;
b) Presso la sede direttamente (orari apertura mercoledì e venerdì non festivi ore 15 – 18,30;
c) Presso l’apposito raccoglitore posto sul cancello dell’Associazione: alzare il coperchio – infilare il blocchetto – chiudere il coperchio;
d) Per posta ordinaria.
NB: per gli utilizzatori dei permessi in formato digitale non sussiste alcun obbligo in quanto i dati sono
trasmessi direttamente al server dell’associazione.
Si prega prestare attenzione a:
1) NON SI RITIRANO RACCOMANDATE IN QUANTO CONSEGNATE IN ORARIO DI CHIUSURA UFFICI E IL LORO RECUPERO È INSOSTENIBILE;
2) NON SI ACCETTANO FORME DI INVIO PER E.MAIL NÉ COME TESTO NÉ COME ALLEGATI
Gli inadempienti in occasione dell’apertura della stagione successiva dovranno versare € 10,00 per rimborso spese amministrative. Lo stesso importo dovrà essere versato anche in caso di mancata compilazione del riepilogo iniziale giallo, nonostante la tempestiva consegna del blocchetto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi e nelle disposizioni statali, regionali e provinciali.