Associazione Bacino Acque Fiume Brenta

Manutenzione e gestione del bacino del fiume Brenta e delle attività  connesse

Ti trovi qui: Home » Pesca » Rinnovo Concessioni di pesca

Rinnovo Concessioni di pesca

Finalmente oggi, con la LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 39 - pubblicazione siul Bur n. 204 del 29/12/2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2021, è stata ufficializzata la Proroga delle concessioni demaniali pubbliche a uso pesca sportiva di cui all’art. 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998 n. 19 e dal Regolamento Regionale n. 6 del 28 dicembre 2018. Modifica dell'articolo 2 della Legge Regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 25”.

La scadenza, come si evince dal testo, è fissata entro sei mesi dall'approvazione della carta ittic regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Buon lavoro.

Di seguito il testo.

 

30/12/2020

0555294

I.760.01.1

38

1 per tot.pag. 8

Data

 

Protocollo N°

Class:

Fasc.

Allegati N°

 

Oggetto: Proroga delle concessioni demaniali pubbliche a uso pesca sportiva di cui all’art. 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998 n. 19 e dal Regolamento Regionale n. 6 del 28 dicembre 2018. Modifica dell'articolo 2 della Legge Regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 25”.

 

Ai Sigg.    Prefetti degli Uffici Territoriali di Governo delle Provincie Venete

Alla         U.O. Ambito Litoraneo

Alla         UO Ambito Alpino e Prealpino A      Anbi Veneto

Ai            Comandanti delle Polizie Provinciali delle Provincie Venete

Ai            Concessionari pubblici di spazi acquei ai fini di pesca sportiva

 

LORO SEDI

 

Buongiorno

 

facendo seguito a quanto disposto dalla Legge Regionale 28 aprile 1998 n. 19 e dal Regolamento Regionale n. 6 del 28 dicembre 2018, in tema di concessioni demaniali pubbliche a uso pesca sportiva, si comunica che con Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020, copia che si allega alla presente nota, il Consiglio Regionale ha provveduto a modificare l'articolo 2 della Legge Regionale 7 agosto 2018, n. 30, provvedendo a prorogare il termine relativo alla scadenza delle concessioni demaniali pubbliche a uso pesca sportiva rilasciate nelle acque interne e marittime interne del Veneto oltre la data del 31 dicembre p.v.

 

In particolare al comma 1 dell’art. 22 della citata LR n. 39, in tema di scadenza delle concessioni demaniali pubbliche a uso pesca sportiva, espressamente si dispone che “Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta Regionale della Carta Ittica Regionale. In caso di mancata approvazione della Carta Ittica Regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento." e le parole: "secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni." sono soppresse”.

 

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494 agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

 

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

Cod. Fisc. 80007580279                                                                                       1/2                                                                                                                              P.IVA 02392630279


Bur n. 204 del 29/12/2020

 

 


 

 

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 39

Collegato alla legge di stabilità regionale 2021.

 

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a


 

(Codice interno: 437518)


la seguente legge regionale:

 

Art. 1

Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.

 

1.      La Regione del Veneto partecipa alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".

 

2.      Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all'ammontare delle risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.

 

3.     Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

 

Art. 2

Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.

 

1.      Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e dall'articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", le risorse vincolate di cui all'allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019" e le risorse vincolate accertate nell'esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle attività connesse al Documento Unico di Programmazione per l'Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese" e al POR FESR 2007-2013, Azioni 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa", 1.3.1 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile", 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili" e 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", sono destinate ad interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.

 

2.     In ogni caso il 25 per cento delle somme è assegnato con priorità a operatori professionali dello spettacolo dal vivo che, alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano tra i destinatari di contributo da parte del fondo unico spettacolo di cui legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e non sono gestiti in forma partecipata pubblica.

 

3.      La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, stabilisce criteri e modalità ai fini dell'accesso ed erogazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

Art. 3

Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.


1.      La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018 , n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)".

 

2.     Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

 

Art. 4

Sostegno alla pianificazione forestale.

 

1.     Al fine di assicurare il necessario sostegno all'attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", è autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione, istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", di cui all'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

 

2.     Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

 

3.      Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

 

Art. 5

Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.

 

1.     Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" e non utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.

 

 

Realizzato da w-easy